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DECRETO-LEGGE 13 aprile 1993, n. 109

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-4-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 giugno 1993, n. 185 (in G.U. 14/06/1993, n.137).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/1993)
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Testo in vigore dal: 15-6-1993
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare talune
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  1982,
n. 470, relative alla completa  attuazione  della  direttiva  CEE  n.
76/160 ed alla disciplina dei limiti in  materia  di  qualita'  delle
acque di balneazione, anche in  base  alle  facolta'  previste  dalla
predetta direttiva; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 aprile 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di concerto  con  i  Ministri  dell'ambiente,
della marina  mercantile  e  per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. In attesa di una revisione della normativa di recepimento  della
direttiva CEE n. 76/160 e comunque per non oltre  un  triennio  dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto,  i  valori  limite,
espressi in percento di quello di saturazione del parametro  ossigeno
disciolto, di cui  al  punto  11)  dell'allegato  1  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, con  provvedimento
regionale possono essere compresi, per il giudizio di idoneita' delle
acque alla balneazione, fra 50 e 170. 
  2. Il provvedimento regionale di cui  al  comma  1  e'  subordinato
all'accertamento che il superamento dei  valori  limite,  di  cui  al
punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della  Repubblica
n. 470 del 1982, ((dipenda da fenomeni che non comportino  danni  per
la salute umana)). 
  3. La regione, nell'ambito delle proprie  competenze  ed  a  valere
sulle ordinarie disponibilita' di bilancio, adotta  un  programma  di
sorveglianza  per  la   rilevazione   di   alghe   aventi   possibili
implicazioni igienico-sanitarie, contemporaneamente al  provvedimento
di cui al comma 1, sulla base dei criteri indicati  nel  decreto  del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, in
data 17 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  149  del
27 giugno 1988. 
  ((3- bis. I risultati dei programmi di sorveglianza di cui al comma
3 sono parte della relazione sullo stato delle acque di  balneazione,
di cui all'articolo 13 della direttiva n. 76/160/CEE  del  Consiglio,
dell'8 dicembre 1975, che  il  Ministro  della  sanita'  presenta  al
Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno)).