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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 1993, n. 96

Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-4-1993
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/04/1993, n. 80 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2005)
Testo in vigore dal: 24-6-1995
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22  ottobre  1992,  n.
415; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 26 marzo 1993; 
  Acquisito il parere delle  competenti  commissioni  permanenti  del
Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 aprile 1993; 
  Sulla proposta del Ministro del  bilancio  e  della  programmazione
economica, di concerto con il Ministro del tesoro; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
Cessazione   dell'intervento   straordinario   nel   Mezzogiorno    e
istituzione di un sistema di interventi ordinari nelle aree  depresse
                      del territorio nazionale. 
 
  1. A far data dal 15 aprile 1993 cessa  l'intervento  straordinario
nel Mezzogiorno, cosi' come disciplinato dal testo unico delle  leggi
sul  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge 1 marzo 1986,  n.  64;
le  funzioni  del  Ministro  per  gli  interventi  straordinari   nel
Mezzogiorno  sono  attribuite  al  Ministro  del  bilancio  e   della
programmazione economica. ((4)) 
  2. L'intervento ordinario  per  le  aree  depresse  del  territorio
nazionale, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge  22  ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
1992, n. 488, si attua secondo le finalita' di coesione  economica  e
sociale e secondo le norme del presente decreto utilizzando anche  il
trasferimento delle competenze gia' attribuite  al  Dipartimento  per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno  ed  all'Agenzia  per  la
promozione dello sviluppo del  Mezzogiorno,  di  seguito  denominati,
rispettivamente,  Dipartimento  ed  Agenzia,   soppressi   ai   sensi
dell'art. 2 della legge 19 dicembre 1992, n. 488. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni  dalla
L. 8 agosto 1995, n. 341, ha disposto  che  "La  disposizione  recata
dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile  1993,  n.
96, deve intendersi nel senso che  la  stessa  non  si  applica  alla
materia tributaria."