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DECRETO LEGISLATIVO 12 marzo 1993, n. 85

Norme in materia di ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in attuazione della legge 31 gennaio 1992, n. 158.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-4-1993
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Testo in vigore dal: 2-4-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  31  gennaio  1992,  n. 158, concernente delega al
Governo per l'unificazione degli ordinamenti degli uffici  principali
e  degli  uffici  locali  dell'Amministrazione  delle  poste  e delle
telecomunicazioni;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante  norme
per  la  razionalizzazione  e  per  la  revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 1993;
  Sulla  proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
di concerto con i Ministri del tesoro e per la  funzione  pubblica  e
del lavoro e della previdenza sociale;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                         Direzioni centrali
  1.  Le  attribuzioni  della  direzione  centrale per il personale e
quelle della direzione centrale per gli uffici locali  sono  devolute
ad  un  unico  organo denominato direzione centrale del personale, la
quale assume le attribuzioni stabilite con provvedimento da  adottare
ai  sensi  dell'art.  6,  comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29.  Con  il  medesimo  provvedimento   sono   determinati
l'organico del personale con qualifiche dirigenziali, la ripartizione
della  direzione  in  divisioni  e  sezioni  nonche' le competenze di
queste ultime.
  2. Con apposito provvedimento, da adottare ai  sensi  dell'art.  6,
comma  1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, entro il 12
marzo  1994,  sono  stabilite  le  nuove  attribuzioni   dell'attuale
direzione  centrale per gli uffici locali, se ne definisce l'organico
dirigenziale e si fissa l'articolazione dell'organo  in  divisioni  e
sezioni.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
          Nota all'art. 1:
             -  Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.   29:   "1.   Nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordimamento autonomo,
          l'individuazione   degli  uffici  di  livello  dirigenziale
          generale e delle relative  funzioni  e'  disposta  mediante
          regolamento   governativo,   su   proposta   del   Ministro
          competente, d'intesa con la Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica e con il
          Ministro  del  tesoro.     L'individuazione  degli   uffici
          corrispondenti  ad altro livello dirigenziale e delle rela-
          tive funzioni e'  disposta  con  regolamento  adottato  dal
          Ministro   competente,   d'intesa  con  il  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri e con il  Ministro  del  tesoro,  su
          proposta del dirigente generale competente".