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DECRETO-LEGGE 11 marzo 1993, n. 58

Interventi urgenti in favore dell'economia.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-3-1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/03/1993)
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Testo in vigore dal: 11-3-1993
al: 10-5-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni volte a sostenere il sistema produttivo, con particolare
riguardo  alle  piccole  e  medie  imprese,   anche   attraverso   il
rifinanziamento di organismi operanti nel campo  degli  interventi  a
medio termine; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 marzo 1993; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri del lavoro e della  previdenza  sociale,  del
tesoro,   del   bilancio   e    della    programmazione    economica,
dell'agricoltura e delle foreste,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, dei trasporti, della difesa, della sanita' e per il
coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Interventi nel settore dell'irrigazione e della cooperazione agricola 
  1. Negli articoli 1 e 2  della  legge  7  febbraio  1992,  n.  140,
recante  interventi  per  la  realizzazione  di  opere  di  rilevanza
nazionale nel settore della  irrigazione  e  per  il  sostegno  della
cooperazione agricola, le parole:  "ventennali"  sono  sostituite  da
quelle: "decennali". 
  2. Per la prosecuzione del programma di opere individuate ai  sensi
e per gli effetti dell'articolo 1 della legge  7  febbraio  1992,  n.
140, e' autorizzata la spesa di lire 47 miliardi per il 1993, di lire
147 miliardi per il 1994 e di lire 257 miliardi per il 1995. 
  3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2  si  provvede,
quanto a lire 47 miliardi  per  il  1993,  mediante  riduzione  dello
stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione  del
Ministero del tesoro,  per  l'anno  medesimo,  all'uopo  intendendosi
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di  spesa  di  cui  alla
legge 8 novembre 1986, n. 752, come rifinanziata  con  la  tabella  D
allegata alla legge 23 dicembre 1992,  n.  500;  quanto  a  lire  147
miliardi per il 1994 e a lire 257  miliardi  per  il  1995,  mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni,  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1993-1995,  al
capitolo 9001 del medesimo stato di previsione, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste. 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le variazioni di bilancio necessarie  per  l'attuazione  del
presente decreto.