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DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 1993, n. 39

Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-3-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/2016)
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vigente al 05/07/2016
Testo in vigore dal: 7-3-1993
al: 13-9-2016
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre  1992,
n. 421; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; 
  Acquisito il parere delle commissioni permanenti della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 1993; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica; 
 
                              E M A N A 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
  1.  Le  disposizioni   del   presente   decreto   disciplinano   la
progettazione, lo sviluppo e  la  gestione  dei  sistemi  informativi
automatizzati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e degli enti pubblici non economici  nazionali,  denominate
amministrazioni ai fini del decreto medesimo. 
  2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di cui  al
comma 1 risponde alle seguenti finalita': 
    a) miglioramento dei servizi; 
    b) trasparenza dell'azione amministrativa; 
    c)  potenziamento  dei  supporti  conoscitivi  per  le  decisioni
pubbliche; 
    d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa. 
  3. Lo sviluppo dei sistemi  informativi  automatizzati  di  cui  al
comma 1 risponde ai seguenti criteri: 
    a) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi; 
    b) rispetto degli standard  definiti  anche  in  armonia  con  le
normative comunitarie; 
    c) collegamento con il sistema statistico nazionale. 
  4. Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei
sistemi  informativi  di  tutte  le  amministrazioni  pubbliche,   le
regioni, gli enti locali, i concessionari di  pubblici  servizi  sono
destinatari di atti di  indirizzo  e  di  raccomandazioni,  nei  modi
previsti dall'art. 7. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
            - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge
          n.  421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione  e
          la  revisone  delle  discipline  in  materia di sanita', di
          pubblico impiego, di previdenza e di finanza  territoriale)
          e' il seguente:
             "1.  Il  Governo  della Repubblica e' delegato a emanare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente  legge  uno o piu' decreti legislativi, diretti al
          contenimento, alla razionalizzazione e al  controllo  della
          spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento
          dell'efficienza  e  della  produttivita',  nonche' alla sua
          riorganizzazione; a tal fine e' autorizzato a:
              a)-ll) (Omissis);
               mm)  al  fine  del  completamento  del   processo   di
          informatizzazione  delle  amministrazioni pubbliche e della
          piu'  razionale  utilizzazione  dei   sistemi   informativi
          automatizzati,  procedere alla revisione della normativa in
          materia di acquisizione  dei  mezzi  necessari,  prevedendo
          altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e
          dei  controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla
          revisione delle relative  competenze  e  attribuire  ad  un
          apposito   organismo   funzioni   di   coordinamento  delle
          iniziative  e  di  pianificazione  degli  investimenti   in
          materia   di   automazione,  anche  al  fine  di  garantire
          l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici".
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             - Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera mm),  della
          legge n.  421/1992 si veda in nota al titolo.