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DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1993, n. 29

Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-2-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/2002)
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Testo in vigore dal: 21-2-1993
al: 31-12-1993
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 10 dicembre 1992; 
  Acquisito il parere delle commissioni permanenti della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 gennaio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del tesoro e per la funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
  1.   Le   disposizioni   del    presente    decreto    disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di  lavoro  e  di  impiego
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto  conto  delle
autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel rispetto dell'articolo 97, comma primo,  della  Costituzione,  al
fine di: 
    a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in  relazione  a
quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della  Comunita'
Europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi
pubblici; 
    b) razionalizzare il costo del  lavoro  pubblico,  contenendo  la
spesa complessiva per il personale,  diretta  e  indiretta,  entro  i
vincoli di finanza pubblica; 
    c) integrare gradualmente la disciplina del lavoro  pubblico  con
quella del lavoro privato. 
  2.  Per   amministrazioni   pubbliche   si   intendono   tutte   le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti  e  scuole  di
ogni ordine e  grado  e  le  istituzioni  educative,  le  aziende  ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le  regioni,  le
province,  i  comuni,  le  comunita'  montane,  e  loro  consorzi  ed
associazioni, le istituzioni  universitarie,  gli  istituti  autonomi
case popolari, le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  e  loro  associazioni,  tutti  gli  enti  pubblici   non
economici nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. 
  3. Le disposizioni  del  presente  decreto  costituiscono  principi
fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della  Costituzione.  Le
regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto  delle
peculiarita'  dei  rispettivi  ordinamenti.  I  principi   desumibili
dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  costituiscono
altresi', per le  regioni  a  statuto  speciale  e  per  le  province
autonome di Trento  e  di  Bolzano,  norme  fondamentali  di  riforma
economico-sociale della Repubblica.