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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. 560

Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/670/CEE concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-2-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1996)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 19-3-1994
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489; 
  Vista la direttiva 91/670/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 29 dicembre 1992; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 dicembre 1992; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e per gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1.  Le  licenze  aeronautiche   professionali   con   le   relative
abilitazioni rilasciate da uno Stato membro della Comunita' economica
europea,  possono  essere  rese   valide   per   svolgere   attivita'
professionali di volo o connesse al volo. 
  2. Ai  cittadini  degli  Stati  membri  della  Comunita'  economica
europea,  per  lo  svolgimento  di  attivita'  non  professionali  su
aeromobili immatricolati in Italia, si applicano le  disposizioni  di
cui all'art. 23, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1988, n. 566. 
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 1994, N. 146)). 
  4. La durata degli atti di convalida delle licenze  rilasciate  dai
Paesi membri non puo' superare il periodo di validita' dei titoli che
si riconoscono.