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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. 561

Regolamento recante modifica degli importi delle marche e dei contributi dovuti al Fondo previdenziale e assistenziale a favore degli spedizionieri doganali.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal: 1-1-1993
al: 24-4-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  22  dicembre  1960,  n.  1612,   concernente   il
riconoscimento  giuridico della professione di spedizioniere doganale
e la istituzione dell'albo e del Fondo previdenziale e  assistenziale
a favore degli spedizionieri doganali;
  Visto in particolare l'art. 15 della citata legge n. 1612 del 1960,
modificato  con  l'articolo unico della legge 4 marzo 1969, n. 88, il
quale prevede che le entrate del Fondo sono, tra l'altro,  costituite
da  contributi  in  danaro  e  da marche a carico degli spedizionieri
doganali;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  marzo  1964,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 102 del 24 aprile
1964, successivamente modificato con decreto ministeriale 30  ottobre
1973,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 303 del 24 novembre
1973, che stabilisce le norme di applicazione della legge 22 dicembre
1960, n. 1612, innanzi citata;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre  1987,
n.   532,   concernente   la   fissazione   di  valori  delle  marche
previdenziali dovute dagli spedizionieri doganali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1990,
n.  446,  concernente  la  modificazione  dell'importo del contributo
annuale dovuto dagli spedizionieri;
  Considerata la richiesta 21 settembre 1992, n. 5905, formulata  dal
Fondo  previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali in
attuazione della delibera del 18 settembre 1992 del proprio consiglio
di amministrazione;
  Tenuto  conto  dell'avviso  favorevole   espresso   dal   Consiglio
nazionale  degli  spedizionieri  doganali con delibera adottata nella
seduta del 15 ottobre 1992;
  Ritenuta la necessita' di aumentare l'importo del contributo  annuo
dovuto  dagli iscritti al Fondo, nonche' di fissare una contribuzione
globale annua minima e di procedere ad una modifica della percentuale
sull'importo  del  corrispettivo  fatturato  per   ogni   prestazione
professionale non riferita a dichiarazioni doganali;
  Considerato  che  gli  aumenti  nella  misura  richiesta  dal Fondo
predetto si rendono necessari allo scopo di  garantire  la  copertura
finanziaria per le prestazioni che vengono erogate dal Fondo medesimo
e,  in  particolare,  per  la corresponsione delle pensioni secondo i
criteri di cui all'art. 31 del citato decreto ministeriale 30 ottobre
1973;
  Considerato  che  con  decreto  ministeriale  12   dicembre   1987,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 1987, e'
stato fissato al 31 dicembre il termine per l'emanazione del  decreto
del Presidente della Repubblica che modifica gli importi delle marche
e  dei  contributi  da  versare  al  Fondo  dal  1› gennaio dell'anno
successivo;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 17 dicembre 1992;
  Vista  la  delibera  adottata  dal  Consiglio  dei  Ministri  nella
riunione del 30 dicembre 1992;
  Sulla proposta del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il contributo personale annuo previsto dall'art. 15, lettera b),
del  decreto  ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973 - fissato in L.  3.000.000  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1990, n. 446 - e'
elevato a L. 3.420.000.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - Si trascrive il testo vigente dell'art. 15 del D.M. 30
          ottobre  1973  (Approvazione  del  regolamento  del   Fondo
          previdenziale ed assistenziale a favore degli spedizionieri
          doganali):
             "Art. 15. - Le entrate del fondo sono costituite:
               a)  da  un  contributo  derivante dall'applicazione di
          apposite marche aventi  le  caratteristiche  stabilite  dal
          consiglio di amministrazione del Fondo;
               b) da un contributo personale annuo;
               c) dai redditi del patrimonio;
               d)   da  oblazioni  volontarie  e  da  altri  proventi
          eventuali".
             - Si trascrive  il  testo  dell'art.  1  del  D.P.R.  22
          dicembre  1990,  n.  446 (Regolamento recante modificazioni
          alle  misure  di  taluni   contributi   dovuti   al   Fondo
          previdenziale  e assistenziale a favore degli spedizionieri
          doganali):
             "Art.  1.  -  Il  contributo  personale  annuo  previsto
          dall'art.  15,  lettera  b),  del  decreto  ministeriale 30
          ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  303
          del 24 novembre 1973 - fissato in L.  2.400.000 con decreto
          del  Presidente della Repubblica 24 dicembre 1987, n. 532 -
          e' elevato a L. 3.000.000".