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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1992, n. 551

Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 11/02/1993
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 11-2-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  7, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il
quale dispone che i criteri per la determinazione  dell'armamento  in
dotazione  al Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti, anche in
difformita' dalle vigenti norme in  materia  di  armi,  con  apposito
regolamento;
  Acquisito  il  parere  del  Comitato  nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 10 dicembre 1991;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 18 maggio 1992;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 dicembre 1992;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto  con
i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Generalita'
  1.  L'armamento  del  Corpo  di polizia penitenziaria e' adeguato e
proporzionato  all'espletamento  dei  compiti  istituzionali  di  cui
all'art.  5  della  legge  15  dicembre  1990, n. 395, e comunque non
eccede le potenzialita' offensive delle armi in dotazione alle  Forze
di polizia.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere  di  promulgazione
          le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  comma  3  dell'art.  7  della  legge  n. 395/1990
          (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria)  e'  cosi'
          formulato:  "I criteri per la determinazione dell'armamento
          in  dotazione  al  Corpo  di  polizia  penitenziaria   sono
          stabiliti,  anche  in  difformita'  dalle  vigenti norme in
          materia  di  armi,  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro di grazia  e  giustizia,
          di  concerto  con  i  Ministri dell'interno, della difesa e
          delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine  e
          della sicurezza pubblica".
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 395/1990 e'
          il seguente:
             "Art.  5  (Compiti  istituzionali).  -  1.  Il  Corpo di
          polizia penitenziaria espleta tutti i compiti  conferitigli
          dalla  presente  legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354,
          dal regolamento approvato con decreto del Presidente  della
          Repubblica  29  aprile  1976,  n.  431,  e  loro successive
          modificazioni, nonche' dalle altre leggi e regolamenti.
             2.  Il  Corpo  di  polizia  penitenziaria   attende   ad
          assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della
          liberta'  personale;  garantisce l'ordine all'interno degli
          istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza;
          partecipa, anche nell'ambito  di  gruppi  di  lavoro,  alle
          attivita'  di osservazione e di trattamento rieducativo dei
          detenuti  e  degli  internati;  espleta  il   servizio   di
          traduzione  dei  detenuti  ed  internati  ed il servizio di
          piantonamento  dei  detenuti  ed  internati  ricoverati  in
          luoghi  esterni di cura, secondo le modalita' ed i tempi di
          cui all'art. 4.
             3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'art. 16,  secondo
          e  terzo  comma,  della  legge  1› aprile 1981, n. 121, gli
          appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non  possono
          comunque   essere   impiegati  in  compiti  che  non  siano
          direttamente connessi ai servizi di istituto.
             4. Fino a quando le esigenze  di  servizio  non  saranno
          soddisfatte   dal   personale   di  corrispondente  profilo
          professionale   preposto   ad   attivita'   amministrative,
          contabili  e  patrimoniali,  e  comunque non oltre due anni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  il
          personale  appartenente al Corpo degli agenti di custodia e
          al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data  di
          entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette
          attivita', continua, salve eventuali esigenze di servizio e
          fermo  restando  l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere
          le attivita' nelle quali e' impiegato.
             5. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi, che prevedano che il personale di
          cui  al  comma  4 acceda, a domanda e previa prova pratica,
          nelle corrispondenti qualifiche funzionali, amministrative,
          contabili  e  patrimoniali,  in  relazione  alle   mansioni
          esercitate  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge, fino alla copertura di non oltre  il  30  per  cento
          delle relative dotazioni organiche".