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DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 545

Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2024)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-9-2022
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 30 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  recante
delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi concernenti
disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del
contenzioso tributario; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  il  30
settembre 1992, che ha autorizzato l'invio, per il prescritto parere,
alla commissione parlamentare istituita a norma  dell'art.  17  della
legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita  dall'art.
1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550; 
  Udito il parere della predetta commissione parlamentare; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
runione del 30 dicembre 1992; 
  Sulla proposta del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
    Le ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) 
  1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria  previsti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono
riordinati in ((corti  di  giustizia  tributaria  di  primo  grado)),
aventi sede nel  capoluogo  di  ogni  provincia,  ed  in  ((corti  di
giustizia tributaria di secondo grado)), aventi sede nel capoluogo di
ogni regione. Fino al 31 dicembre  1996,  sezioni  delle  commissioni
provinciali e regionali possono essere ubicate, ove  occorra,  presso
le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado.  Entro
il 31 dicembre 1993, con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro del tesoro e con il  Ministro  di  grazia  e
giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, sono
individuate dette sezioni le quali costituiscono  mera  articolazione
interna delle ((corti di giustizia  tributaria  di  primo  e  secondo
grado)) non rilevante ai fini  della  competenza  e  della  validita'
degli atti processuali. Con decreto del presidente della  commissione
provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalita'  di
funzionamento delle sezioni. ((27)) 
  1-bis. Nei comuni sedi di corte di appello, o di  sezioni  staccate
di  corte  di  appello  ovvero  di  sezioni  staccate  di   tribunali
amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre
120.000 abitanti alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo
di regione, saranno  istituite  sezioni  staccate  delle  ((corti  di
giustizia tributaria di  secondo  grado))  nei  limiti  numerici  dei
contingenti di personale gia' impiegato negli  uffici  di  segreteria
delle ((corti di giustizia tributaria di  primo  e  secondo  grado)),
senza  incrementare  il  numero  complessivo  dei  componenti   delle
medesime commissioni, con corrispondente adeguamento delle sedi delle
sezioni esistenti  e  conseguente  riduzione  delle  relative  spese.
L'istituzione delle sezioni staccate  non  deve  comunque  comportare
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ((27)) 
  2.  In  ciascuna  delle  province  di  Trento  e  di   Bolzano   la
giurisdizione di cui al comma 1 e' esercitata da ((corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado)) di primo e  di  secondo  grado,
aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle
quali si applicano rispettivamente  le  disposizioni  concernenti  le
commissioni provinciali e regionali compatibili con le norme di legge
e dello statuto regionale che le riguardano. ((27)) 
 3. Le commissioni tributarie  provinciali  e  regionali,  il  numero
delle relative sezioni e  i  corrispondenti  organici  sono  indicati
nelle tabelle A e B allegate al presente decreto. ((27)) 
  4. Il numero delle sezioni  di  ciascuna  commissione  puo'  essere
adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto  del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro  ed  il
Ministro di grazia e giustizia. ((27)) 
  5.  Alla  istituzione  di  nuove  commissioni  ed  alle  variazioni
conseguenti, in relazione  a  mutamenti  dell'assetto  provinciale  e
regionale del territorio della Repubblica, si  provvede  con  decreto
del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro  ed
il Ministro di grazia e giustizia. ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art.  1,  comma  1,
lettera  a))  che  nel  presente  decreto  "le  parole:  «commissione
tributaria  provinciale»,   «commissioni   tributarie   provinciali»,
«commissione   tributaria   regionale»,    «commissioni    tributarie
regionali»,  «commissione  tributaria»  e  «commissioni  tributarie»,
ovunque ricorrono, sono sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
«corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti  di  giustizia
tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo
grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado»,  «corte  di
giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado»".