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DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 545

Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024)
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Testo in vigore dal: 15-1-1993
al: 24-3-1993
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 30 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  recante
delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi concernenti
disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del
contenzioso tributario; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  il  30
settembre 1992, che ha autorizzato l'invio, per il prescritto parere,
alla commissione parlamentare istituita a norma  dell'art.  17  della
legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita  dall'art.
1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550; 
  Udito il parere della predetta commissione parlamentare; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
runione del 30 dicembre 1992; 
  Sulla proposta del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                      Le commissioni tributarie 
  1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria  previsti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono
riordinati in commissioni tributarie  provinciali,  aventi  sede  nel
capoluogo di ogni provincia, ed in commissioni tributarie  regionali,
aventi sede nel capoluogo di ogni regione. 
  2.  In  ciascuna  delle  province  di  Trento  e  di   Bolzano   la
giurisdizione  di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  da  commissioni
tributarie di  primo  e  di  secondo  grado,  aventi  competenza  sul
territorio della provincia corrispondente, alle  quali  si  applicano
rispettivamente   le   disposizioni   concernenti   le    commissioni
provinciali e regionali compatibili con le norme  di  legge  e  dello
statuto regionale che le riguardano. 
 3. Le commissioni tributarie  provinciali  e  regionali,  il  numero
delle relative sezioni e  i  corrispondenti  organici  sono  indicati
nelle tabelle A e B allegate al presente decreto. 
  4. Il numero delle sezioni  di  ciascuna  commissione  puo'  essere
adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto  del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro  ed  il
Ministro di grazia e giustizia. 
  5.  Alla  istituzione  di  nuove  commissioni  ed  alle  variazioni
conseguenti, in relazione  a  mutamenti  dell'assetto  provinciale  e
regionale del territorio della Repubblica, si  provvede  con  decreto
del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro  ed
il Ministro di grazia e giustizia.