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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 544

Attuazione della direttiva del Consiglio 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli altri scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/1/1993
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-1-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 1 e 34, comma 1, della legge 19  febbraio  1992,
n. 142, recanti la delega al Governo per l'attuazione della direttiva
90/434/CEE del Consiglio del  23  luglio  1990,  relativa  al  regime
fiscale  comune  da  applicare  alle  fusioni,  alle  scissioni,   ai
conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti societa' di
Stati membri diversi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 dicembre 1992; 
  Sulla proposta dei Ministri per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e delle finanze, di concerto con i Ministri degli  affari
esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; 
             E M A N A il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: 
    a) alle fusioni tra  societa'  per  azioni,  in  accomandita  per
azioni,  a  responsabilita'  limitata,   cooperative   e   di   mutua
assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o
principale  l'esercizio  di  attivita'  commerciali,  residenti   nel
territorio dello Stato, e soggetti residenti in  altri  Stati  membri
della Comunita' economica europea, purche' non  si  considerino,  per
convenzione  in  materia  di  doppia  imposizione  con  Stati  terzi,
residenti fuori della Comunita', che appartengano alle categorie  in-
dicate nella tabella A allegata al presente decreto,  da  considerare
automaticamente aggiornata in  conformita'  con  eventuali  modifiche
dell'allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 
90/434 del 23 luglio 1990, e siano sottoposti a una delle imposte in-
dicate nella tabella B allegata al presente decreto o ad altra che in
futuro la sostituisca, senza possibilita' di opzione, sempre che  nel
concambio  l'eventuale  conguaglio  in  danaro  ai  partecipanti  dei
soggetti fusi o incorporati non superi il  10%  del  valore  nominale
della partecipazione ricevuta; 
    b) alle  scissioni  attuate  mediante  trasferimento  dell'intero
patrimonio di uno dei soggetti indicati nella lettera a) a due o piu'
soggetti indicati nella  stessa  lettera,  preesistenti  o  di  nuova
costituzione, alcuno dei quali  sia  residente  in  uno  Stato  della
Comunita' diverso da quello del primo,  e  limitatamente  alla  parte
corrispondente  dell'operazione,  con  assegnazione  ai  partecipanti
delle azioni o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari  in  misura
proporzionale alle rispettive  partecipazioni  nel  soggetto  scisso,
sempre che quest'ultimo o almeno uno dei beneficiari siano  residenti
nel teritorio dello Stato, che la quota di  patrimonio  trasferita  a
ciascun beneficiario sia costituita da aziende o complessi  aziendali
relativi a  singoli  rami  dell'impresa  del  conferente  e  che  nel
concambio l'eventuale conguaglio  in  danaro  ai  partecipanti  della
societa'  scissa  non  superi  il  10%  del  valore  nominale   della
partecipazione ricevuta; 
    c) ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a
singoli rami dell'impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella
lettera a), residenti in Stati diversi della  Comunita',  sempre  che
uno dei due sia residente nel territorio dello Stato; 
    d) alle operazioni indicate nelle lettere precedenti tra soggetti
di cui alla lettera a) non residenti nel territorio dello Stato,  con
riguardo alle  stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello  Stato
oggetto delle operazioni stesse; 
    e) alle permute e ai conferimenti di azioni o quote,  mediante  i
quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) acquisti  o  integri
una partecipazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 
1, del codice civile, in  uno  dei  soggetti  indicati  nella  stessa
lettera, residente in uno Stato della Comunita' diverso da quello del
primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote  in  cambio
di  quelle  ricevute  in  permuta  o  conferimento  ed  un  eventuale
conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore  nominale  delle
suddette azioni o quote,  sempre  che  alcuno  dei  partecipanti  che
effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato ovvero
la   partecipazione   scambiata   sia   relativa   ad   una   stabile
organizzazione nel territorio dello Stato  di  un  soggetto  indicato
nella lettera a). 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 2359 del codice
          civile, come sostituito, da ultimo, dall'art. 1 del D. Lgs.
          9 aprile 1991, n.  127, e' il seguente:
             "Art.  2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
              1) le societa' in cui un'altra societa', dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti    per    esercitare   un'influenza   dominante
          nell'assemblea ordinaria;
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa".