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DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1993, n. 2

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione.

note: Entrata in vigore della legge: 13/1/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 marzo 1993, n. 59 (in G.U. 13/03/1993, n.60).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/1998)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 14-3-1993
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la convenzione firmata a  Washington  il  3  marzo  1973  sul
commercio internazionale di specie di flora  e  fauna  minacciate  di
estinzione, altrimenti denominata  CITES,  ratificata  con  legge  19
dicembre 1975, n. 874; 
  Visto il regolamento  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
3626/82/CEE del  3  dicembre  1982,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il regolamento  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
3418/83/CEE del 28 novembre 1983; 
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150; 
  Vista la raccomandazione,  approvata  dalla  segreteria  CITES  nel
corso della ventottesima sessione del  comitato  permanente,  di  non
accettare od emettere documenti CITES per  merci  con  provenienza  o
destinazione Italia; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  modificare  ed
integrare le disposizioni della legge 7 febbraio  1992,  n.  150,  al
fine di adempiere alle specifiche prescrizioni che sono state imposte
allo Stato italiano  dalla  segreteria  CITES  per  la  revoca  delle
sanzioni interdittive, nonche' di superare le difficolta' che si sono
manifestate in sede di prima applicazione della legge; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 dicembre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri  dell'ambiente  e  dell'agricoltura  e  delle  foreste,   di
concerto con il Ministro del commercio con l'estero; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 1. - 1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto
del Ministro  del  commercio  con  l'estero  del  31  dicembre  1983,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  64
del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto  qualsiasi  re-
gime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la  vendita,
offre in vendita, trasporta, anche  per  conto  terzi,((  o  comunque
detiene)) esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice  I,
e nell'allegato C, parte 1, del  regolamento  (CEE)  n.  3626/82  del
Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, e'  punito
con le seguenti sanzioni: 
   a) arresto da tre mesi ad un  anno  o  ammenda  da  lire  quindici
milioni a lire duecento milioni; 
   b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni  o  ammenda
da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante,
loro parti o prodotti derivati oggetto dalla violazione. Se  trattasi
di impresa commerciale alla condanna consegue  la  sospensione  della
licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. 
  2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico  relativi
a specie indicate nel comma 1 effettuata senza la presentazione della
prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto
e' stato acquistato, e' punita con la sanzione amministrativa da lire
tre  milioni  a  lire  diciotto  milioni.   Gli   oggetti   importati
illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato. 
  3. L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o
domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma  1((,
eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature,))
e' consentita previo rilascio di un certificato da parte del servizio
certificazione CITES  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'((articolo VII)), della convenzione di Washington".