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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 535

Attuazione della direttiva 91/682/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/1/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/2000)
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Testo in vigore dal: 26-1-1993
al: 3-5-1994
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 22 della legge  19  dicembre  1992,  n.  489,  recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  91/682/CEE  del
Consiglio del 19 dicembre 1991; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 dicembre 1992; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e per gli affari regionali, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto,  in  attuazione  della
direttiva n. 61/682/CEE  del  Consiglio  del  19  dicembre  1991,  si
applicano alla commercializzazione all'interno  della  Comunita',  in
relazione ai generi  e  specie  figuranti  in  allegato  al  presente
decreto, dei materiali di moltiplicazione delle  piante  ornamentali,
delle piante ornamentali, nonche' ai portainnesto di altri  generi  o
specie qualora vi siano innestati materiali di uno dei generi o  spe-
cie suddetti. 
  2. I materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali  relative
ai generi ed alle specie di  cui  al  comma  1,  fatti  salvi  quelli
destinati a prove o  scopi  scientifici  e  a  lavori  di  selezione,
possono  essere  immessi  sul  mercato  esclusivamente  da  fornitori
autorizzati ai sensi dell'art. 4 e  purche'  soddisfino  i  requisiti
fissati ai sensi dell'art. 2, comma 2. 
  3. Ai fini della presente legge, la  direttiva  n.  91/682/CEE  del
Consiglio, del 19 dicembre 1991,  relativa  alla  commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione delle  piante  ornamentali  e  delle
piante ornamentali, e' denominata nel prosieguo "direttiva".