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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 528

Attuazione della direttiva 92/30/CEE relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/01/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal: 26-1-1993
al: 31-12-1993
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 8 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega
al Governo per l'attuazione della direttiva 92/30/CEE  del  Consiglio
del 6 aprile 1992; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 dicembre 1992; 
  Sulla proposta dei Ministri per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e per gli affari regionali e del tesoro, di concerto  con
i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini delle disposizioni del presente decreto, si intende per: 
   direttiva: la direttiva 92/30/C/EE del Consiglio  delle  comunita'
europee  del  6  aprile  1992,  relativa  alla  vigilanza   su   base
consolidata degli enti creditizi; 
   ente finanziario: un'impresa, diversa da un  ente  creditizio,  la
cui attivita' principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o
nell'esercizio di una o piu' attivita' figuranti all'art. 1, comma 2,
lett. f) punti 2 - 12 del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481; 
   societa' di partecipazione finanziaria: un ente finanziario avente
sede in Italia o in altro stato membro della  Comunita'  europea,  le
cui imprese controllate sono esclusivamente o principalmente,  uno  o
piu' enti creditizi o enti finanziari, quando almeno una di  esse  e'
un ente creditizio; 
   societa' di partecipazione mista:  una  societa'  avente  sede  in
Italia o in altro stato membro della Comunita'  europea,  diversa  da
una societa' di partecipazione finanziaria o da un  ente  creditizio,
che controlla almeno un ente creditizio; 
   gruppo creditizio e capogruppo: rispettivamente  il  gruppo  e  la
societa' finanziaria o l'ente creditizio disciplinati dal titolo  VII
del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356; 
   enti o societa' controllati:  gli  enti  e  le  societa'  nei  cui
confronti sussiste il controllo ai sensi  dell'art.  26  del  medesmo
D.Lgs. n. 356/1990; 
   enti o societa' partecipati:  gli  enti  e  le  societa'  nei  cui
confronti sussiste una  partecipazione,  diretta  o  indiretta,  pari
almeno al 20% del capitale. 
  2. Il presente decreto  integra  quanto  disposto  dalla  legge  17
aprile 1986, n. 114 e dal D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356.