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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1992, n. 510

Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonchè norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/10/1993)
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Testo in vigore dal: 31-12-1992
al: 1-3-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza,  in  attesa  del
riordinamento  del  Servizio sanitario nazionale, di disciplinare per
gli amministratori straordinari  delle  unita'  sanitarie  locali  la
durata  in  carica ed i criteri per la nomina e per le corrispondenti
indennita';
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare  agli
alunni   handicappati   l'esercizio   del   diritto   all'educazione,
all'istruzione  e  all'integrazione  scolastica  in  relazione   alle
operazioni preliminari preordinate all'inizio dell'anno scolastico;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  erogare
all'Unione italiana ciechi un contributo compensativo per il 1992, al
fine di non pregiudicarne l'attivita' istituzionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 1992;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita', di concerto con  i  Ministri  della  pubblica
istruzione, per gli affari sociali, del tesoro e dell'interno;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i
termini di cui all'articolo 1, commi  3  e  7,  del  decreto-legge  6
febbraio  1991,  n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino al 31 dicembre 1993.
  2. Gli amministratori straordinari delle  unita'  sanitarie  locali
decadono  dalla carica a decorrere dal 1  gennaio 1993. Il presidente
della giunta della regione o della provincia  autonoma,  su  conforme
deliberazione  della  rispettiva  giunta, provvede, a decorrere dalla
stessa data e, comunque, non oltre il 15 gennaio  1993,  con  proprio
decreto,  al  rinnovo  degli amministratori straordinari, confermando
gli amministratori uscenti, previa verifica positiva dei risultati di
gestione  da  condurre  tenendo  anche  conto  degli  atti   di   cui
all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ovvero
scegliendo   nuovi   amministratori   tra   gli   aspiranti  iscritti
nell'elenco di cui all'articolo  1,  comma  7,  del  decreto-legge  6
febbraio  1991,  n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 1991, n. 111, con le modalita'  previste  dal  comma  8  dello
stesso  articolo  1,  da  espletarsi entro e non oltre il 31 dicembre
1992, e che non abbiano raggiunto il settantesimo anno di  eta'.  Per
le  regioni  a statuto ordinario, anche ai fini dell'attuale conferma
di amministratori comunque nominati senza che sia stato  interpellato
il  comitato  dei  garanti,  si  applicano  le modalita' previste dal
citato comma 8 dell'articolo 1. Nel caso  in  cui  la  regione  o  la
provincia  autonoma  abbia  proceduto  ad  accorpamenti  delle unita'
sanitarie locali,  la  nomina  dell'amministratore  straordinario  e'
effettuata  direttamente  dalla  regione  in  deroga  alle  modalita'
previste  dall'articolo  1,  comma  8,  del   citato   decreto-legge,
scegliendo  il  nominativo  dal  predetto  elenco. Non possono essere
confermati  o  nominati  amministratori  straordinari  coloro  che si
trovano nelle condizioni di incompatibilita' di  cui  al  comma  7  o
nelle  condizioni  previste  dal comma 11 del predetto articolo 1 del
decreto-legge n. 35 del 1991.
  3. Ai responsabili delle unita' sanitarie locali e delle regioni in
materia sanitaria sono estese le disposizioni di cui all'articolo 58,
comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, a far data dalla data  di
entrata  in vigore della predetta legge e si applicano anche ai fatti
oggetto di procedimenti in corso.
  4. Le indennita' spettanti agli  amministratori  straordinari  sono
fissate  dalla  regione  o  dalla  provincia autonoma in relazione al
numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere
esistenti nelle unita' sanitarie locali. L'indennita' annua, al lordo
delle ritenute erariali, e' determinata in misura non inferiore  alla
somma  dello  stipendio  iniziale lordo, della indennita' integrativa
speciale, della tredicesima mensilita' e dell'indennita' di direzione
dei direttori amministrativi  capi-servizio  delle  unita'  sanitarie
locali.  L'indennita'  non  puo'  risultare superiore al doppio della
predetta somma. All'amministratore  straordinario  non  spetta  alcun
trattamento  di missione per gli spostamenti dal luogo di residenza a
quello  di  svolgimento  delle  proprie  funzioni.  Per  i   pubblici
dipendenti  la  nomina  ad  amministratore straordinario determina il
collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di  aspettativa
e'  utile  ai  fini  del  trattamento di quiescenza e di previdenza e
dell'anzianita'  di  servizio.  Le  amministrazioni  di  appartenenza
provvedono  ad  effettuare  il  versamento  dei  relativi contributi,
comprensivi  delle  quote  a  carico  del  dipendente,  nonche'   dei
contributi   assistenziali,  calcolati  sul  trattamento  stipendiale
spettante al medesimo, ed a richiedere il  rimborso  del  correlativo
onere alle unita' sanitarie locali interessate, le quali procedono al
recupero  delle quote a carico dell'interessato. E' abrogato il comma
12  dell'articolo  1  del  decreto-legge  6  febbraio  1991,  n.  35,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 aprile 1991, n. 111.
L'indennita' di carica dei componenti dei comitati dei garanti  resta
fissata nelle misure vigenti.
  5. Nelle unita' sanitarie locali che al termine dell'esercizio 1991
hanno raggiunto un volume di spesa di parte corrente superiore a lire
duecento miliardi, il collegio dei revisori dei conti e' integrato da
altri due membri, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, scelto
tra  i  funzionari  della  Ragioneria generale dello Stato, e l'altro
nominato  dalla  regione.  L'indennita'  annua  lorda  spettante   ai
componenti  del  collegio  dei  revisori  dei  conti e' fissata dalla
regione o dalla provincia autonoma in misura pari al 10 per cento del
compenso  spettante  all'amministratore   straordinario   dell'unita'
sanitaria   locale.  Al  presidente  di  detto  collegio  spetta  una
maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennita'  fissata  per  gli
altri  componenti.  La  maggiore  spesa  derivante dal presente comma
trova compensazione nelle minori spese derivanti dal comma 7.
  6. Qualora le regioni non adottino gli  atti  di  loro  competenza,
conformemente  alle  disposizioni di cui al presente articolo, previa
diffida, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanita'.
  7.  Nei  rapporti  con  le  farmacie   e   le   strutture   private
convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze,
si  deve  considerare  debitore  inadempiente  e  soggetto passivo di
azione di  pignoramento  l'unita'  sanitaria  locale  incaricata  del
pagamento del corrispettivo e non quella territorialmente competente.
  8.  Le  province  autonome  di Trento e Bolzano provvedono ai sensi
dello statuto  di  autonomia  e  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   28   marzo  1975,  n.  474,  e  successive  modifiche  e
integrazioni.
  9. Il personale dipendente del  Servizio  sanitario  nazionale  che
esercita  entro  il  31  dicembre  1992 opzione irrevocabile ai sensi
dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n.  412,  con
rinuncia al rapporto di lavoro dipendente con il Servizio stesso e ha
maturato  alla  medesima  data  il  diritto  a pensione d'anzianita',
conserva la posizione di impiego con il Servizio sanitario  nazionale
fino al 31 dicembre 1993.
  10.  L'articolo  1  del  decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 613, e' abrogato.