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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal: 22-8-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 1 dicembre 1992; 
  Acquisito il parere delle commissioni permanenti della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
(Tutela  del  diritto  alla  salute,   programmazione   sanitaria   e
    definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza) 
  1. La tutela della salute come diritto fondamentale  dell'individuo
ed interesse della collettivita' e'  garantita,  nel  rispetto  della
dignita' e della liberta' della persona umana, attraverso il Servizio
sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attivita'
assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e
attivita' svolte dagli enti  ed  istituzioni  di  rilievo  nazionale,
nell'ambito dei conferimenti  previsti  dal  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 112, nonche' delle funzioni conservate allo Stato  dal
medesimo decreto. 
  2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le  risorse
finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in  coerenza
con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1  e  2  della
legge 23 dicembre 1978, n.833, i livelli  essenziali  e  uniformi  di
assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale  nel  rispetto  dei
principi della dignita' della persona umana, del bisogno  di  salute,
dell'equita' nell'accesso all'assistenza, della qualita' delle cure e
della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze,  nonche'
dell'economicita' nell'impiego delle risorse. 
  3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza
assicurati dal  Servizio  sanitario  nazionale,  per  il  periodo  di
validita'   del   Piano   sanitario    nazionale,    e'    effettuata
contestualmente   all'individuazione   delle   risorse    finanziarie
destinate  al  Servizio  sanitario  nazionale,  nel  rispetto   delle
compatibilita' finanziarie definite per l'intero sistema  di  finanza
pubblica nel Documento di programmazione  economico  finanziaria.  Le
prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali  di  assistenza
sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo  gratuito  o
con partecipazione alla spesa, nelle forme  e  secondo  le  modalita'
previste dalla legislazione vigente. 
  4.  Le   regioni,   singolarmente   o   attraverso   strumenti   di
autocoordinamento, elaborano proposte per la predisposizione del  Pi-
ano sanitario nazionale, con riferimento alle  esigenze  del  livello
territoriale considerato e alle funzioni interregionali da assicurare
prioritariamente,  anche  sulla  base  delle  indicazioni  del  Piano
vigente e dei livelli essenziali di assistenza individuati in esso  o
negli atti che ne costituiscono attuazione. Le regioni trasmettono al
Ministro della sanita', entro il 31 marzo di ogni anno, la  relazione
annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale,  sui
risultati di gestione e sulla spesa prevista per l'anno successivo. 
  5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanita',  sentite  le
commissioni parlamentari competenti  per  la  materia,  le  quali  si
esprimono entro trenta giorni dalla data di  trasmissione  dell'atto,
nonche' le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative,  le
quali rendono il parere  entro  venti  giorni,  predispone  il  piano
sanitario nazionale, tenendo conto  delle  proposte  trasmesse  dalle
regioni entro il 31 luglio dell'ultimo  anno  di  vigenza  del  piano
precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4. Il Governo,
ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari, e'  tenuto
a motivare. Il piano e' adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge
12 gennaio 1991, n.13, d'intesa con la Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le  tipologie  di
assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di  offerta
individuate dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli  comprendono,
per il 1998-2000: 
    a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente  di  vita  e  di
lavoro; 
    b ) l'assistenza distrettuale; 
    c) l'assistenza ospedaliera. 
  7. Sono posti a carico  del  Servizio  sanitario  le  tipologie  di
assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano,  per
specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di
un  significativo  beneficio  in  termini  di   salute,   a   livello
individuale o collettivo, a  fronte  delle  risorse  impiegate.  Sono
esclusi dai livelli di  assistenza  erogati  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale le  tipologie  di  assistenza,  i  servizi  e  le
prestazioni sanitarie che: 
    a) non rispondono a necessita' assistenziali tutelate in base  ai
principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al  comma
2; 
    b)    non    soddisfano    il    principio    dell'efficacia    e
dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non e'  dimostrabile  in
base alle evidenze scientifiche disponibili  o  sono  utilizzati  per
soggetti  le  cui  condizioni   cliniche   non   corrispondono   alle
indicazioni raccomandate; 
    c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le
medesime esigenze,  non  soddisfano  il  principio  dell'economicita'
nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente
delle risorse quanto a  modalita'  di  organizzazione  ed  erogazione
dell'assistenza. 
  8. Le prestazioni innovative per  le  quali  non  sono  disponibili
sufficienti e definitive evidenze scientifiche di  efficacia  possono
essere  erogate  in  strutture  sanitarie  accreditate  dal  Servizio
sanitario nazionale esclusivamente nell'ambito di appositi  programmi
di sperimentazione autorizzati dal Ministero della sanita'. 
  9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed e'  adottato
dal Governo entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del  Pi-
ano precedente. Il Piano sanitario nazionale puo'  essere  modificato
nel corso del triennio con la procedura di cui al comma 5. 
  10. Il Piano sanitario nazionale indica: 
    a) le aree prioritarie  di  intervento,  anche  ai  fini  di  una
progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei
confronti della salute; 
    b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per
il triennio di validita' dei Piano; 
    c) la quota  capitaria  di  finanziamento  per  ciascun  anno  di
validita'  del  Piano  e  la  sua  disaggregazione  per  livelli   di
assistenza; 
    d) gli indirizzi finalizzati a orientare  il  Servizio  sanitario
nazionale   verso   il   miglioramento   continuo   della    qualita'
dell'assistenza, anche attraverso la  realizzazione  di  progetti  di
interesse sovraregionale; 
    e)   i   progetti-obiettivo,   da   realizzare   anche   mediante
l'integrazione funzionale e operativa  dei  servizi  sanitari  e  dei
servizi socioassistenziali degli enti locali; 
    f) le finalita' generali e i  settori  principali  della  ricerca
biomedica e sanitaria, prevedendo altresi' il relativo  programma  di
ricerca; 
    g) le esigenze relative alla formazione di base e  gli  indirizzi
relativi  alla  formazione  continua  del   personale,   nonche'   al
fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane; 
    h) le linee guida e i relativi  percorsi  diagnostico-terapeutici
allo scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura  sanitaria,
lo sviluppo di modalita'  sistematiche  di  revisione  e  valutazione
della pratica clinica e assistenziale e di assicurare  l'applicazione
dei livelli essenziali di assistenza; 
    i) i criteri e gli indicatori per  la  verifica  dei  livelli  di
assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti. 
  11. I progetti obiettivo previsti  dal  Piano  sanitario  nazionale
sono adottati dal Ministro della sanita' con decreto  di  natura  non
regolamentare, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con gli  altri  Ministri  competenti
per materia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. 
    12. La Relazione sullo stato  sanitario  del  Paese,  predisposta
annualmente dal Ministro della sanita': 
    a) illustra le condizioni di salute  della  popolazione  presente
sul territorio nazionale; 
    b) descrive le  risorse  impiegate  e  le  attivita'  svolte  dal
Servizio sanitario nazionale; 
    C) espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi  fissati
dal Piano sanitario nazionale; 
    d)  riferisce  sui  risultati   conseguiti   dalle   regioni   in
riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali; 
    e)  fornisce  indicazioni  per  l'elaborazione  delle   politiche
sanitarie e la programmazione degli interventi. 
  13. Il Piano sanitario regionale rappresenta  il  piano  strategico
degli interventi per gli obiettivi di salute e il  funzionamento  dei
servizi per  soddisfare  le  esigenze  specifiche  della  popolazione
regionale anche in riferimento agli  obiettivi  del  Piano  sanitario
nazionale. Le regioni, entro  centocinquanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, adottano o  adeguano
i Piani sanitari regionali, prevedendo forme di partecipazione  delle
autonomie locali, ai sensi  dell'articolo  2,  comma  2-bis,  nonche'
delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro  impegnate
nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria,  delle  organizzazioni
sindacali  degli  operatori  sanitari  pubblici  e  privati  e  delle
strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale. 
  14. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministro della
sanita' i relativi schemi o progetti di piani sanitari allo scopo  di
acquisire il parere dello stesso per quanto attiene alla coerenza dei
medesimi con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale. Il Ministro
della sanita' esprime  il  parere  entro  30  giorni  dalla  data  di
trasmissione dell'atto, sentita  l'Agenzia  per  i  servizi  sanitari
regionali. 
  15. Il Ministro  della  sanita',  avvalendosi  dell'Agenzia  per  i
servizi sanitari regionali, promuove forme di collaborazione e  linee
guida comuni  in  funzione  dell'applicazione  coordinata  del  Piano
sanitario nazionale e della normativa di  settore,  salva  l'autonoma
determinazione regionale in ordine al loro recepimento. 
  16.  La  mancanza  del  Piano  sanitario  regionale  non   comporta
l'inapplicabilita' delle disposizioni del Piano sanitario nazionale. 
  17. Trascorso un anno dalla data di entrata  in  vigore  del  Piano
sanitario nazionale senza che la  regione  abbia  adottato  il  Piano
sanitario regionale, alla regione non e' consentito  l'accreditamento
di nuove strutture. Il Ministro della  sanita',  sentita  la  regione
interessata,  fissa  un  termine  non  inferiore  a  tre   mesi   per
provvedervi. Decorso  inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro della sanita',  sentita  l'Agenzia
per  i  servizi  sanitari  regionali,  d'intesa  con  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome, adotta gli atti necessari per dare attuazione nella regione
al Piano sanitario nazionale, anche mediante la nomina di  commissari
ad acta. 
  18.  Le  istituzioni  e  gli  organismi  a  scopo   non   lucrativo
concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate  di  cui
all'articolo   4,   comma   12,   alla   realizzazione   dei   doveri
costituzionali di solidarieta', dando attuazione al pluralismo etico-
culturale dei  servizi  alla  persona.  Esclusivamente  ai  fini  del
presente decreto sono  da  considerarsi  a  scopo  non  lucrativo  le
istituzioni  che  svolgono  attivita'  nel  settore   dell'assistenza
sanitaria e socio-sanitaria, qualora ottemperino  a  quanto  previsto
dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere  d),  e),
f) g), e h), e comma 6 del decreto legislativo 4  dicembre  1997,  n.
460; resta fermo quanto  disposto  dall'articolo  10,  comma  7,  del
medesimo  decreto.  L'attribuzione  della  predetta   qualifica   non
comporta il godimento dei benefici fiscali previsti in  favore  delle
organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale   dal   decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. ((Le  attivita'  e  le  funzioni
assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4,
comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario  nazionale,  sono
esercitate  esclusivamente  nei  limiti  di  quanto  stabilito  negli
specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies)).