stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 dicembre 1992, n. 496

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica per l'anno scolastico 1992-1993.

note: Entrata in vigore della legge: 29/12/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-12-1992
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423,  recante  disposizioni
per  il  conferimento  delle  supplenze   nelle   accademie   e   nei
conservatori di musica per l'anno scolastico 1992-1993, e' convertito
in legge con le modificazioni riportate  in  allegato  alla  presente
legge. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 23 dicembre 1992 
    
                    SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  JERVOLINO  RUSSO,  Ministro   della
                                  pubblica istruzione

    
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
          AVVERTENZA:
              Il decreto-legge 30 ottobre  1992,  n.  423,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          257 del 31 ottobre 1992.
             A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
             Il testo del decreto-legge coordinato con  la  legge  di
          conversione   e'   pubblicato  in  questa  stessa  Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 30.