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LEGGE 23 dicembre 1992, n. 493

Interventi per la Torre di Pisa.

note: Entrata in vigore della legge: 25/12/1992
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 25-12-1992
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                   Interventi per la Torre di Pisa
  1. Per la prosecuzione degli  interventi  di  consolidamento  e  di
restauro  della  Torre  di  Pisa e' autorizzata un'ulteriore spesa di
lire 2.000 milioni per l'anno 1992.
  2. Il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del  decreto-legge
5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1990, n. 360, e' differito al 31 dicembre 1993.
  3.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  degli  interventi di
competenza dell'Opera  primaziale  di  Pisa  durante  il  periodo  di
chiusura al pubblico della Torre, e' corrisposto all'ente stesso, per
l'anno 1992, un contributo di lire 3.000 milioni.
  4.  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a
lire 5.000 milioni per l'anno 1992, si provvede:
    a) quanto a lire 1.000 milioni, mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
1992-1994,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1992,  all'uopo   parzialmente
utilizzando   l'accantonamento  alla  rubrica  Ministero  dei  lavori
pubblici: "Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale";
    b) quanto a lire 4.000 milioni, mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  8100  dello   stato   di
previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno
finanziario 1992.
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla quale e' operato  il  rinvio  e  della  quale  restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 279/1990
          (Interventi urgenti per la Torre di Pisa) e'  il  seguente:
          "Il  comitato  espleta i propri compiti entro il termine di
          dodici mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto".
             Il D.L. n. 279/1990 e' entrato in vigore  il  5  ottobre
          1990.