stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1992, n. 485

Contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/12/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1993, n. 32 (in G.U. 17/02/1993, n.39).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 20-12-1992
al: 17-2-1993
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerato il grave stato di tensione esistente tra gli  operatori
del trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, con possibili
riflessi anche sull'ordine pubblico; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  disporre  la
concessione di un contributo straordinario, finalizzato alla parziale
copertura dei disavanzi di esercizio del trasporto  pubblico  locale,
relativi agli anni 1987-1991; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 dicembre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del 
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro 
del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Lo Stato concorre  alla  parziale  copertura  dei  disavanzi  di
esercizio relativi agli  anni  1987-1991  dei  servizi  di  trasporto
pubblico locale di cui all'articolo 1 della legge 10 aprile 1981,  n.
151, con un contributo straordinario di lire 400 miliardi. Le regioni
e gli enti locali sono autorizzati a  contrarre  mutui  con  istituti
diversi dalla Cassa depositi e prestiti e  dalla  Direzione  generale
degli  istituti  di  previdenza  del  Ministero  del  tesoro  per  la
copertura di disavanzi di  esercizio  di  trasporto  locale  relativi
all'anno 1991; l'onere di ammortamento dei  mutui  e'  a  carico  dei
bilanci degli enti locali e delle regioni.  Ai  fini  dell'assunzione
dei predetti mutui si applicano le disposizioni di cui agli  articoli
2, comma 3, e 2-bis, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre  1990,  n.
310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990,  n.
403. 
  2.  Il  contributo  di  cui  al  comma  1,  al  netto  dell'importo
utilizzato per il rimborso di una quota parte  di  lire  20  miliardi
destinati alla parziale copertura dei disavanzi 1991 delle aziende di
trasporto  in  regime  di  gestione  governativa  e  in   regime   di
concessione di competenza statale, esercenti  servizi  ferroviari  ed
automobilistici sostitutivi e integrativi, e' attribuito, con decreto
del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro  del  tesoro,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  fra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge  23
agosto 1988, n. 400, alle regioni a statuto ordinario sulla  base  di
quanto assegnato in sede  di  riparto  del  Fondo  nazionale  per  il
ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della  legge
10 aprile 1981, n. 151, alle singole regioni relativamente agli  anni
1987-1991. 
  3. Il contributo di lire 20 miliardi di cui al comma 2 e' ripartito
con decreto del Ministro dei trasporti  in  misura  proporzionale  ai
disavanzi di esercizio risultanti sino a tutto il predetto anno 1991. 
  4. Le regioni  e  gli  enti  locali  possono  ricorrere,  anche  in
eccedenza  ai  limiti  stabiliti  dalla  normativa  vigente  per   le
anticipazioni  di  tesoreria,  ad  anticipazioni   straordinarie   di
tesoreria per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi  di
trasporto  pubblico  locale  risultanti   dai   bilanci   debitamente
approvati  secondo  i  rispettivi   ordinamenti.   Il   costo   delle
anticipazioni, compreso quello derivante dalle anticipazioni concesse
in applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 21 luglio 1992,  n.
345, e' assunto a carico dei  bilanci  delle  regioni  e  degli  enti
locali; le anticipazioni, comprese quelle di cui all'articolo  9  del
citato decreto-legge n. 345 del 1992, sono estinte con  i  mutui  che
gli enti predetti  sono  autorizzati  ad  assumere  a  copertura  dei
disavanzi. 
  5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari
a  lire  400  miliardi  per  l'anno  1992,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro  per  lo  stesso
anno,  all'uopo  utilizzando  l'accantonamento  "Legge   quadro   per
l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento  dei  trasporti
pubblici locali (rate ammortamenti mutui)". 
  6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.