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DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1992, n. 478

Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/12/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2011)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 13-2-1993
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 1. 
                  DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI 
    SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236 ((1)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Successivamente La Corte Costituzionale con sentenza 19 - 22 luglio
2011, n. 234 (in  G.U.  1a  s.s.  27/7/2011,  n.  32)  ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  6,  comma  7,   del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti  a  sostegno
dell'occupazione), convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236, nonche' dell'articolo 1 della  stessa  legge  n.
236 del 1993, che ha fatti salvi gli  effetti  prodotti  da  analoghe
disposizioni di decreti-legge non convertiti (decreto-legge 10  marzo
1993, n. 57, decreto-legge 5 gennaio  1993,  n.  1,  decreto-legge  5
dicembre 1992,  n.  472,  decreto-legge  1°  febbraio  1993,  n.  26,
decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398, decreto-legge 11 dicembre 1992,
n. 478 e decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31), nella parte  in  cui
dette norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di  assegno
o pensione di invalidita', nel caso si trovino ad  avere  diritto  ai
trattamenti  di  disoccupazione,  il  diritto  di  optare  tra   tali
trattamenti e quelli di  invalidita',  limitatamente  al  periodo  di
disoccupazione indennizzato."