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DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1992, n. 478

Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/12/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2011)
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Testo in vigore dal: 15-12-1992
al: 12-2-1993
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni   per   assicurare   la   salvaguardia    dei    livelli
occupazionali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 dicembre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e della sanita'; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
         Misure straordinarie per i lavoratori in mobilita' 
  1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista  di  cui  all'articolo  6,
comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere  iscritti
i lavoratori licenziati da imprese,  che  occupano  fino  a  quindici
dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso  a  riduzione,
trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro,  quale  risulta
dalla comunicazione dei motivi richiesti ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 2,  della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  come  sostituito
dall'articolo 2, comma  2,  della  legge  11  maggio  1990,  n.  108.
L'iscrizione, che non da' titolo al trattamento di cui all'articolo 7
della legge 23 luglio 1991, n.  223,  deve  essere  richiesta,  entro
sessanta  giorni  dalla   comunicazione   del   licenziamento,   alla
competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la  quale,  previa
verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a
quanto  disposto  dal  presente  articolo,  trasmette  la   richiesta
all'ufficio  regionale  del  lavoro  per  gli  adempimenti   previsti
dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. 
  2.  Fino  al  31  dicembre  1993  le  disposizioni  in  materia  di
integrazione salariale straordinaria, di mobilita' e di riduzione del
personale di cui alla legge 23 luglio  1991,  n.  223,  si  applicano
anche alle imprese industriali, che occupino  da  cinque  a  quindici
dipendenti, costituite ed operanti nelle aree di declino industriale,
individuate per l'Italia dalla CEE  ai  sensi  dell'obiettivo  2  del
regolamento CEE n. 2052/88, nonche' nelle aree di cui al testo  unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.  218,  e  successive
modificazioni. I termini di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 4  della
predetta legge n. 223 del 1991 sono ridotti alla meta'. Sono altresi'
ridotte alla meta' le misure degli oneri di cui all'articolo 5, comma
4, della medesima legge. 
  3. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilita'  di  cui
all'articolo 6 della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e  che  non
beneficiano dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7  della
predetta legge, sono cancellati dalle liste  alle  medesime  scadenze
previste dallo stesso articolo 7, commi 1 e 2, per coloro  che  hanno
diritto all'indennita' in base all'eta' e all'ubicazione  dell'unita'
produttiva di provenienza. 
  4. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7,  commi
6 e 7, della legge 23  luglio  1991,  n.  223,  e'  prorogato  al  31
dicembre 1993, ferma restando l'applicazione dell'articolo  37  della
legge 9 marzo 1989, n. 88. 
  5. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1,  4  e
24 della legge 23 luglio 1991, n.  223,  devono  essere  garantiti  i
principi di non discriminazione, diretta ed indiretta,  di  cui  alla
legge 12 aprile 1991, n. 125.