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DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992, n. 476

Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/12/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/1996)
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Testo in vigore dal: 10-12-1992
al: 26-12-1996
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 70 della legge  19  febbraio  1992,  n.  142,  recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  89/336/CEE  del
Consiglio del 3 maggio  1989,  in  materia  di  ravvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati  membri   relative   alla   compatibilita'
elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del  Consiglio
del 28 aprile 1992; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 dicembre 1992; 
  Sulla proposta dei Ministri per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle
poste e delle telecomunicazioni, di concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per: 
    a) "apparecchi": tutti i dispositivi  elettrici  ed  elettronici,
nonche' le apparecchiature,  i  sistemi  e  gli  impianti  contenenti
componenti elettrici o elettronici; 
    b) "disturbi elettromagnetici": i fenomeni  elettromagnetici  che
possono   alterare   il   funzionamento   di   un   dispositivo,   di
un'apparecchiatura o di un sistema; 
    c)   "immunita'":   l'idoneita'    di    un    dispositivo,    di
un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare in presenza  di  dis-
turbi elettromagnetici senza pregiudizio per le sue prestazioni; 
    d)   "compatibilita'   elettromagnetica":   l'idoneita'   di   un
dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema a  funzionare  nel
proprio  ambiente  elettromagnetico  in  modo   soddisfacente   senza
introdurre disturbi elettromagnetici inaccettabili per tutto cio' che
si trova in tale ambiente; 
    e) "organismo competente": ogni organismo rispondente ai  criteri
di  cui  all'allegato  2,  riconosciuto  capace  di  rilasciare   una
relazione tecnica o un certificato per gli  apparecchi  di  cui  alla
lettera a); 
    f) "attestato di esame CE del  tipo":  il  documento  in  cui  un
organismo notificato attesta che il tipo di apparecchio esaminato  e'
conforme ai requisiti del presente decreto; 
    g) "organismo notificato": organismo riconosciuto  dal  Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni, rispondente ai criteri di  cui
all'allegato 2, abilitato a rilasciare attestati di esame CE del tipo
per gli apparecchi di cui alla lettera h) notificato alla Commissione
delle comunita' europee ed agli altri Stati membri; 
    h) "apparecchi radiotrasmittenti": apparecchiature  radio  i  cui
trasmettitori, ivi  compresi  i  dispositivi  ausiliari,  emettono  o
diffondono onde elettromagnetiche per le radiocomunicazioni; 
    i)  "radioamatore":  persona,  debitamente  autorizzata,  che  si
interessa di radiotecnica a titolo puramente personale e senza  scopo
di lucro, che  partecipa  al  servizio  di  radiocomunicazione  detto
"d'amatore"   avente   per    oggetto    l'istruzione    individuale,
l'intercomunicazione e gli studi tecnici; 
    l)   "costruttore   o   fabbricante":   il   responsabile   della
progettazione e della  produzione  di  un  apparecchio  di  cui  alla
lettera a), oppure  chi  realizza  un  nuovo  apparecchio  con  altri
apparecchi di cui alla stessa lettera a),  oppure  ancora  colui  che
modifica, trasforma, amplia o adegua un dato apparecchio, oppure  chi
appone il proprio marchio su apparecchi costruiti da terzi. 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il  rinvio.    Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             -   La   legge   n.  142/1992  reca:  "Disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita' europee (legge comunitaria per
          il 1991". Si trascrive il testo del relativo art. 70:
             "Art. 70 (Compatibilita'  elettromagnetica:  criteri  di
          delega).  -  1.  L'attuazione della direttiva del Consiglio
          89/336/CEE sara' informata ai seguenti principi  e  criteri
          direttivi:
               a)  consentire  l'immissione sul mercato e la messa in
          servizio soltanto degli apparecchi elettrici ed elettronici
          che  soddisfano  determinati  requisiti   in   materia   di
          compatibilita' elettromagnetica;
               b)   disciplinare   l'apposizione   sugli   apparecchi
          elettrici ed elettronici, sui loro imballaggi o su entrambi
          del marchio "CE" attestante che  l'apparecchio  soddisfa  i
          requisiti di cui alla lettera a);
               c)  definire  le  modalita' per l'individuazione degli
          organismi  che   possono   rilasciare   un   attestato   di
          certificazione  CE nei casi in cui esso sia richiesto dalla
          direttiva;
               d)  prendere  misure  atte   all'identificazione   del
          fabbricante   o  del  suo  mandatario  o  del  responsabile
          dell'immissione degli apparecchi elettrici  ed  elettronici
          sul mercato CEE;
               e)  stabilire  efficaci  misure per la vigilanza ed il
          controllo   nella   fase   di   commercializzazione   degli
          apparecchi;
               f)   stabilire   modalita'   per   l'emanazione  delle
          normative tecniche applicabili".