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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1992, n. 474

Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/12/1992
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 24-12-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
  Visto  l'art.  17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale  del 26 giugno 1992, dal quale si e' ritenuto di discostarsi
relativamente all'art. 3, comma 4, considerato  il  tenore  letterale
dell'art.  11, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n.
88 del 1992;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 novembre 1992;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
                               E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini  delle  disposizioni  del  presente  regolamento,  per
"decreto legislativo" si intende il decreto  legislativo  27  gennaio
1992, n. 88.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - Il testo degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n.  88/1992
          (Attuazione   della   direttiva   n.  84/253/CEE,  relativa
          all'abilitazione delle persone incaricate del controllo  di
          legge dei documenti contabili) e' il seguente:
             "Art.  11 (Prima formazione del registro). - 1. Entro un
          anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il
          Ministero  di  grazia  e  giustizia, accertati i titoli dei
          richiedenti, procede alla formazione del registro  ed  alla
          sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana.
             2.   Sono  iscritti  nel  registro,  purche'  presentino
          domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
          presente decreto, abbiano domicilio  in  Italia  e  non  si
          trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8:
               a)  coloro  che  alla  data  di  entrata in vigore del
          presente decreto sono  iscritti  o  sono  in  possesso  dei
          requisiti  per  essere  iscritti  nel  ruolo  dei  revisori
          ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato  e  degli
          enti pubblici, il periodo indicato al terzo comma dell'art.
          12  del  regio  decreto-legge  24  luglio 1936, n. 1548, e'
          ridotto a cinque anni;
               b)  coloro  che  sono  iscritti  o  hanno acquisito il
          diritto  ad   essere   iscritti   nell'albo   dei   dottori
          commercialisti   o   nell'albo   dei  ragionieri  e  periti
          commerciali alla medesima data o, successivamente, in  base
          ad una sessione d'esame in corso a tale data e hanno svolto
          attivita' di controllo legale dei conti per almeno un anno;
               c)  coloro  che alla medesima data sono in possesso di
          un diploma di scuola universitaria diretta a fini  speciali
          in   amministrazione   e   controllo  aziendale  di  durata
          triennale e hanno svolto attivita' di controllo legale  dei
          conti per un anno;
               d)  coloro  che  alla  medesima  data  hanno  superato
          l'esame  gia'  previsto  dall'art.  13  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
               e)  coloro che alla medesima data hanno ottenuto dalla
          Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa  il
          giudizio  di  equipollenza  o  corrispondenza gia' previsto
          dall'art. 8,  comma  terzo,  lettera  c)  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
             3. Coloro che restano in carica nei collegi sindacali ai
          sensi dell'art. 27 del presente decreto sono iscritti in un
          elenco   allegato  al  registro  e,  successivamente,  sono
          iscritti nel  registro  dei  revisori  contabili,  purche',
          fermi  restando  gli  altri requisiti previsti dal comma 2,
          risultino, per effetto della permanenza nella carica, avere
          svolto le funzioni  di  sindaco  per  il  periodo  indicato
          dall'art.  12  del  regio  decreto-legge 24 luglio 1936, n.
          1548, o dalle lettere b) e c)  del  comma  2  del  presente
          articolo.  Le  modalita'  per  l'iscrizione  nell'elenco e,
          successivamente,  nel  registro   sono   disciplinate   dal
          regolamento previsto dall'art. 14.
             Art.  12  (Iscrizione  di  societa'  in  sede  di  prima
          formazione del registro). - 1. In sede di prima  formazione
          del  registro,  sono  iscritte,  purche' presentino domanda
          entro il termine  di  centottanta  giorni  dall'entrata  in
          vigore  del  presente decreto, abbiano la sede principale o
          una sede secondaria con rappresentanza stabile  in  Italia,
          abbiano   l'oggetto  sociale  conforme  a  quanto  previsto
          dall'art. 6, comma 1, lettera a) e gli  amministratori  non
          si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8:
               a)  le  societa' di revisione che alla data di entrata
          in   vigore   del   presente   decreto    hanno    ottenuto
          l'autorizzazione  ai sensi della legge 23 novembre 1939, n.
          1966;
               b) le societa' di revisione  che  alla  medesima  data
          hanno  presentato  istanza al Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 1 del regio
          decreto  22  aprile  1940,  n.  531,  e  si  trovano  nelle
          condizioni di legge per il rilascio dell'autorizzazione.
             2. Sono cancellate dal registro le societa' che entro il
          termine  di un anno dalla data della pubblicazione prevista
          dall'art. 11, comma 1, non  si  sono  adeguate  alle  altre
          disposizioni del presente decreto".
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il testo dell'art. 14 del citato D.Lgs. n. 88/1992 e'
          il seguente (per il testo dell'art. 11 si veda in  nota  al
          titolo):
             "Art.   14  (Regolamento  di  esecuzione).  -  1.  Entro
          centottanta  giorni  dalla   pubblicazione   del   presente
          decreto,  su  proposta  del Ministro di grazia e giustizia,
          sono emanati uno o piu' regolamenti ai sensi dell'art.  17,
          comma  1,  lettera  a), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per disciplinare le modalita' di  iscrizione  nel  registro
          dei  revisori  contabili  e  di  cancellazione dallo stesso
          nonche'  le  modalita'  di  svolgimento  del  tirocinio   e
          dell'esame  e  di  esercizio  del  potere  di vigilanza del
          Ministro di grazia e giustizia.
             2.  Il   regolamento   concernente   le   modalita'   di
          svolgimento  del  tirocinio  di cui all'art. 3, comma 3, e'
          emanato di concerto con i Ministri della funzione pubblica,
          del tesoro e delle partecipazioni statali".
             - Il comma 1, lettera a), dell'art. 17  della  legge  n.
          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          prevede  che  con  decreto del Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
           parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi  entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possano  essere emanati
          regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei
          decreti legislativi.  Il  comma  4  dello  stesso  articolo
          stabilisce  che gli anzidetti regolamenti debbano recare la
          denominazione  di  "regolamento",  siano  adottati   previo
          parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Per l'argomento del D.Lgs. n. 88/1992 si veda in nota
          al titolo.