stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1992, n. 471

Interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/12/1992.
Decreto-Legge convertito dalla L. 01 febbraio 1993, n. 25 (in G.U. 03/02/1993, n.27).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/02/1993)
nascondi
vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 5-12-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire  per
far  fronte  alla  emergenza  verificatasi nelle province di Genova e
Savona e nella regione Toscana a seguito delle eccezionali avversita'
atmosferiche;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 dicembre 1992;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per il coordinamento della protezione  civile,  di  concerto
con il Ministro delle finanze;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  E'  assegnato  alla  regione  Liguria,  per i primi impegni, un
contributo straordinario di lire  70  miliardi  per  provvedere  alla
realizzazione  degli  interventi  di  somma  urgenza conseguenti agli
eventi alluvionali dei giorni 22 e 27  settembre  1992  nei  seguenti
comuni:
    a)   provincia  di  Savona:  Savona,  Albisola  Marina,  Albisola
Superiore, Altare,  Andora,  Balestrino,  Bergeggi,  Borgio  Verezzi,
Bormida,  Cairo  Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Celle
Ligure,  Cosseria,  Dego,  Finale  Ligure,   Giustenice,   Giusvalla,
Magliolo,  Mallare,  Mioglia,  Orco  Feglino, Osiglia, Pallare, Piana
Crixia,  Pietra  Ligure,  Plodio,  Pontinvrea,  Quiliano,   Sassello,
Stella, Tovo S. Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio;
    b)  provincia  di  Genova:  Genova,  Avegno, Bargagli, Bogliasco,
Busalla, Camogli, Campomorone, Casella, Ceranesi, Davagna, Isola  del
Cantone,   Lumarzo,   Mignanego,   Neirone,   Recco,  Ronco  Scrivia,
Sant'Olcese, Savignone, Serra Ricco', Sori, Valbrevenna, ed in quelli
individuati con delibera della giunta regionale  ligure  n.  4576  in
data 8 ottobre 1992.
  2.  Le disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate, con decreto
del presidente della  regione  Liguria,  previa  deliberazione  della
giunta,   alla   integrazione   dei   bilanci  delle  amministrazioni
provinciali e comunali per interventi di somma urgenza di  rispettiva
competenza,  diretti  alla  salvaguardia  della  pubblica  e  privata
incolumita' ed indispensabili ad evitare  il  ripetersi  di  analoghe
situazioni di emergenza, relativi:
    a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie,
idriche,   fognarie,   igienico-sanitarie   e  simili,  nonche'  alla
sistemazione degli alvei e degli  argini  dei  corsi  d'acqua  ed  al
ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento, entro
il limite di lire 55 miliardi;
    b)  all'assistenza  ai  cittadini,  anche  mediante erogazione di
contributi per la riparazione dei danni alle abitazioni  ed  ai  beni
mobili, entro il limite di lire 15 miliardi.
  3.  Per  far fronte agli interventi urgenti di competenza regionale
volti alla eliminazione di situazioni di rischio e  alla  riparazione
di danni al regime idraulico, causati dagli eventi alluvionali di cui
al   comma   1,   e  per  la  esecuzione  di  opere  di  riequilibrio
idrogeologico delle zone colpite, la regione Liguria e' autorizzata a
rideterminare gli interventi e le  relative  priorita'  degli  schemi
previsionali  e  programmatici  di cui all'articolo 31 della legge 18
maggio  1989,  n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, per il
triennio 1992-1994. La rideterminazione  e'  comunicata  entro  venti
giorni  a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto al Ministro dei lavori pubblici  che
provvede al trasferimento delle somme occorrenti.
  4.  I  benefici  di  cui  agli  articoli  2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono
concessi unicamente ai soggetti che hanno subito danni indennizzabili
ai sensi del presente decreto. Tali danni devono risultare da perizia
asseverata o da certificazione rilasciata dal comune competente che i
soggetti  interessati  sono  tenuti  a   produrre   unitamente   alla
attestazione o alla dichiarazione sostitutiva prevista dal successivo
articolo 5.
  5.  Per  ciascun beneficiario l'ammontare complessivo dei tributi e
dei contributi oggetto della sospensione di cui  all'articolo  2  non
puo'  essere  comunque  superiore  di cinque volte a quello del danno
subito.