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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1992, n. 473

Regolamento recante la disciplina del trasferimento agli enti locali dei fondi relativi ai dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato trasferiti con le modalità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/12/1992
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 6-12-1992
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  29  marzo  1983, n. 93, legge quadro sul pubblico
impiego;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto
1988, n. 325, recante "Procedure per l'attuazione  del  principio  di
mobilita' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni";
  Vista  la  legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante "Disposizioni in
materia di pubblico impiego", con particolare riferimento  al  quarto
comma  dell'art.  1,  relativo  al trasferimento agli enti locali dei
fondi per gli oneri concernenti il trattamento economico in godimento
del personale sottoposto a mobilita';
  Visto l'art. 4, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554,  che
consente  al  personale dell'Ente ferrovie di partecipare alle proce-
dure di mobilita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 5 agosto 1988, n. 325;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
3 maggio 1991 recante delega di  funzioni  all'on.le  Ministro  senza
portafoglio incaricato per la funzione pubblica;
  Visto  l'art.  17  della  legge  28  agosto  1988,  n. 400, recante
"disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri";
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 22
luglio 1989,  n.  428  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  13  gennaio  1990,  n. 10, serie generale) concernente il
trasferimento dei fondi agli enti locali destinatari del personale in
mobilita';
  Considerato che occorre disciplinare il  trasferimento  dei  citati
fondi a favore degli enti locali presso i quali sono stati trasferiti
dipendenti in esubero dell'Ente ferrovie dello Stato;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del giorno 11 maggio 1992;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. In attuazione dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n.  554,
il  trasferimento  agli  enti  locali  dei  fondi relativi agli oneri
concernenti il trattamento economico del personale dell'Ente ferrovie
dello Stato sottoposto a mobilita' verso gli enti locali medesimi  e'
disciplinato dagli articoli seguenti.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il testo dell'intero art. 1 della legge n. 554/1988 e'
          riportato in nota all'art. 1.
             - Il testo dell'art. 4, comma 2, della medesima legge n.
          554/1988  e'  il seguente: "Il personale dell'Ente ferrovie
          dello Stato e delle aziende di cui al comma  1,  risultante
          in  esubero  a  seguito  di  ristrutturazione,  puo' essere
          inquadrato   in   altre   pubbliche   amministrazioni   che
          denunciano  carenze  di  personale,  secondo  le  modalita'
          previste dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  5  agosto  1988,  n.  325, e successive eventuali
          modificazioni disposte ai sensi dell'art. 1, comma 4, della
          presente legge. Il personale dell'Ente ferrovie dello Stato
          delle varie carriere e dei vari profili professionali  puo'
          essere  altresi'  utilizzato  ai  sensi dell'art. 19, comma
          terzo, della legge 15 novembre 1973, n. 734".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
            -  Il  testo  dell'art.  1  della   legge   n.   554/1988
          (Disposizioni   in   materia  di  pubblico  impiego),  come
          modificato dall'art. 10- bis del D.L. 2 marzo 1989, n.  66,
          aggiunto dalla legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144,
          e' il seguente:
             "Art. 1. - 1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali
          anche  ad  ordinamento  autonomo,  gli  enti  pubblici  non
          economici, le unita'  sanitarie  locali,  limitatamente  al
          personale non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione
          commissariale  governativa  possono procedere ad assunzioni
          di personale, nei limiti del 25 per cento dei posti  resisi
          vacanti  per  cessazioni dal servizio comunque verificatesi
          dal 1  gennaio 1988  e  non  coperti,  in  ciascun  profilo
          professionale  e,  per  le  amministrazioni  che  non hanno
          effettuato   l'inquadramento   definitivo,   in    ciascuna
          qualifica funzionale.
             2.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   funzione
          pubblica,  di  concerto con il Ministro del tesoro, saranno
          individuati  gli  enti  pubblici  non  economici  che,  per
          ridotte   dimensioni  strutturali  e  per  la  specificita'
          dell'attivita'  svolta,  possono  essere   esentati   dalle
          limitazioni di cui al comma 1.
             3.  Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro
          consorzi possono procedere ad assunzioni  di  personale  in
          ciascun  profilo  nei  limiti  del  50  per cento dei posti
          resisi  vacanti  per  cessazioni  dal   servizio   comunque
          verificatesi  dal  1  gennaio 1988 e non coperti.  Possono,
          inoltre, assumere personale per posti, resisi  vacanti  dal
          1  gennaio 1988 e non coperti, relativi:
               a) a profili professionali il cui organico complessivo
          non sia superiore a due unita';
               b) agli stessi enti con popolazione inferiore a 10.000
          abitanti ed ai loro consorzi.
             4.  Tutte  le  predette assunzioni possono effettuarsi a
          condizione che sia stata data  attuazione  alla  disciplina
          della  mobilita'  prevista  dal  decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri 5 agosto  1988,  n.  325,  che,  ove
          sopravvenute  esigenze  lo  rendessero  necessario,  potra'
          essere modificato o integrato con altro analogo decreto. Il
          Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio  decreto,
          di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, disciplina il
          trasferimento, agli enti locali presso i quali e' destinato
          il personale, dei fondi relativi agli oneri concernenti  il
          trattamento economico in godimento del personale sottoposto
          a mobilita'. Per le amministrazioni provinciali ed i comuni
          della   regione   siciliana  resta  fermo  quanto  disposto
          dall'art. 6 del decreto-legge  1   febbraio  1988,  n.  19,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988,
          n.  99. Gli enti di cui al comma 3 possono  procedere  alle
          assunzioni  di  personale  consentite  dalla predetta norma
          qualora, entro i termini previsti dai bandi  relativi  alla
          mobilita',  non  pervenga loro domanda per la copertura dei
          posti vacanti segnalati ai sensi dell'art.  3  del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n.
          325.
             5.  Possono  comunque effettuarsi assunzioni per i posti
          messi a concorso  per  i  quali  siano  iniziate  le  prove
          concorsuali entro il 30 settembre 1988.
             6.  Le  unita'  sanitarie  locali  sono  autorizzate  ad
          assumere il personale necessario a coprire i posti  oggetto
          di  specifica  autorizzazione in deroga gia' concessa dalla
          regione, entro il 30 settembre 1988, secondo  le  procedure
          previste dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
             7.  I  concorsi  banditi  alla data di entrata in vigore
          della presente legge per la copertura di posti per i  quali
          non  e'  richiesto  un  requisito  superiore a quello della
          scuola dell'obbligo possono essere espletati solo  se  sono
          iniziate  le  prove.  Negli  altri  casi  la  copertura dei
          relativi posti avverra' ai sensi dell'art. 16  della  legge
          28 febbraio 1987, n. 56, e del comma 4- ter dell'art. 4 del
          decreto-legge  21  marzo  1988, n. 86, convertito in legge,
          con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
             8. Sono altresi' consentite le  assunzioni  obbligatorie
          relative  alle  categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957,
          n. 594, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  21
          luglio   1961,   n.  686,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482. Per le assunzioni di
          cui alla predetta legge 2 aprile 1968, n.  482,  continuano
          ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui all'art. 24 della
          legge 11 marzo 1988, n. 67.
             9. Gli enti locali e loro consorzi e le unita' sanitarie
          locali, per le  assunzioni  che  non  superino  i  sessanta
          giorni,   non   ripetibili  nel  corso  dell'anno,  possono
          ricorrere, nei limiti della spesa media  annuale  sostenuta
          nell'ultimo  triennio  allo  stesso titolo mediante ricorso
          alle liste di collocamento, sulla  base  delle  graduatorie
          esistenti presso le competenti sezioni circoscrizionali per
          l'impiego,   a   lavoratori   residenti  nei  comuni  della
          circoscrizione medesima.
             10. I posti attualmente vacanti o che si rendano vacanti
          nei ruoli del nucleo di valutazione e del nucleo  ispettivo
          del Ministero del bilancio e della programmazione economica
          possono essere ricoperti senza alcuna limitazione.
             11.  Il  personale  i cui profili professionali o le cui
          qualifiche funzionali o categorie risultino in esubero dopo
          l'espletamento delle operazioni  di  mobilita'  volontaria,
          attuate  con  le procedure di cui al comma 4, e' soggetto a
          mobilita' di ufficio  disposta,  nell'ambito  della  stessa
          amministrazione,    secondo   le   norme   del   rispettivo
          ordinamento e, tra diverse amministrazioni anche  di  altro
          comparto,  sulla  base  dei  criteri  che saranno definiti,
          entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          d'intesa   con  le  confederazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative su base nazionale".