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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1992, n. 473

Regolamento recante la disciplina del trasferimento agli enti locali dei fondi relativi ai dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato trasferiti con le modalità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/12/1992
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Testo in vigore dal: 6-12-1992
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  29  marzo  1983, n. 93, legge quadro sul pubblico
impiego;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto
1988, n. 325, recante "Procedure per l'attuazione  del  principio  di
mobilita' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni";
  Vista  la  legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante "Disposizioni in
materia di pubblico impiego", con particolare riferimento  al  quarto
comma  dell'art.  1,  relativo  al trasferimento agli enti locali dei
fondi per gli oneri concernenti il trattamento economico in godimento
del personale sottoposto a mobilita';
  Visto l'art. 4, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554,  che
consente  al  personale dell'Ente ferrovie di partecipare alle proce-
dure di mobilita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 5 agosto 1988, n. 325;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
3 maggio 1991 recante delega di  funzioni  all'on.le  Ministro  senza
portafoglio incaricato per la funzione pubblica;
  Visto  l'art.  17  della  legge  28  agosto  1988,  n. 400, recante
"disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri";
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 22
luglio 1989,  n.  428  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  13  gennaio  1990,  n. 10, serie generale) concernente il
trasferimento dei fondi agli enti locali destinatari del personale in
mobilita';
  Considerato che occorre disciplinare il  trasferimento  dei  citati
fondi a favore degli enti locali presso i quali sono stati trasferiti
dipendenti in esubero dell'Ente ferrovie dello Stato;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del giorno 11 maggio 1992;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. In attuazione dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n.  554,
il  trasferimento  agli  enti  locali  dei  fondi relativi agli oneri
concernenti il trattamento economico del personale dell'Ente ferrovie
dello Stato sottoposto a mobilita' verso gli enti locali medesimi  e'
disciplinato dagli articoli seguenti.
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  29  marzo  1983, n. 93, legge quadro sul pubblico
impiego;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto
1988, n. 325, recante "Procedure per l'attuazione  del  principio  di
mobilita' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni";
  Vista  la  legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante "Disposizioni in
materia di pubblico impiego", con particolare riferimento  al  quarto
comma  dell'art.  1,  relativo  al trasferimento agli enti locali dei
fondi per gli oneri concernenti il trattamento economico in godimento
del personale sottoposto a mobilita';
  Visto l'art. 4, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554,  che
consente  al  personale dell'Ente ferrovie di partecipare alle proce-
dure di mobilita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 5 agosto 1988, n. 325;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
3 maggio 1991 recante delega di  funzioni  all'on.le  Ministro  senza
portafoglio incaricato per la funzione pubblica;
  Visto  l'art.  17  della  legge  28  agosto  1988,  n. 400, recante
"disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri";
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 22
luglio 1989,  n.  428  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  13  gennaio  1990,  n. 10, serie generale) concernente il
trasferimento dei fondi agli enti locali destinatari del personale in
mobilita';
  Considerato che occorre disciplinare il  trasferimento  dei  citati
fondi a favore degli enti locali presso i quali sono stati trasferiti
dipendenti in esubero dell'Ente ferrovie dello Stato;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del giorno 11 maggio 1992;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. In attuazione dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n.  554,
il  trasferimento  agli  enti  locali  dei  fondi relativi agli oneri
concernenti il trattamento economico del personale dell'Ente ferrovie
dello Stato sottoposto a mobilita' verso gli enti locali medesimi  e'
disciplinato dagli articoli seguenti.