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DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1992, n. 470

Attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE in materia di diritto di soggiorno dei cittadini comunitari, dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale e degli studenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/12/1992
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 19-12-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 6 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega
al Governo per l'attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE  e
90/366/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990, in materia di diritto di
soggiorno  dei  cittadini  comunitari, dei lavoratori salariati e non
salariati che hanno cessato  la  propria  attivita'  professionale  e
degli studenti;
  Vista  la  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri,  adottata nella
riunione del 24 novembre 1992;
  Sulla proposta dei Ministri per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie,  dell'interno,  del  lavoro e della previdenza sociale e
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto  con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e
del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965,  n.
1656,  recante  norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini
degli Stati membri della CEE, dopo l'art. 5 sono inseriti i seguenti:
  "Art. 5- bis . - 1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della
Repubblica i cittadini di uno Stato membro  della  Comunita'  europea
che   hanno   svolto  un'attivita'  lavorativa  in  uno  Stato  della
Comunita', a condizione  che  siano  titolari  di  assicurazione  per
malattie,  cure  mediche  e  ricoveri  ospedalieri  e  beneficino  di
pensione di invalidita' da lavoro, di trattamento  per  pensionamento
anticipato  o  di  pensione  di  vecchiaia, ovvero di una rendita per
infortunio sul lavoro o per malattia professionale e a condizione che
dispongano di un reddito che, sommato all'importo del trattamento  di
pensione, non sia inferiore al trattamento minimo previsto dal regime
italiano di assicurazione generale obbligatoria.
    2.  Tale  diritto e' altresi' riconosciuto, quale che sia la loro
cittadinanza, ai sottoindicati familiari a carico  dei  cittadini  di
cui  al comma 1, purche' l'importo minimo del reddito di cui al comma
1 risulti maggiorato di 1/3 per ciascun membro del nucleo familiare e
dispongano ciascuno di una assicurazione per malattie, cure mediche e
ricoveri ospedalieri:
    a) coniuge e discendenti;
    b) ascendenti propri e del coniuge.
   3.  Ai  fini  del  riconoscimento  del   diritto   al   soggiorno,
l'autorita'  di  pubblica  sicurezza  competente  per il luogo ove le
persone di cui ai commi precedenti si stabiliscono
rilascia un documento denominato 'carta di soggiorno di cittadino  di
uno Stato membro della CEE', valido per cinque anni a decorrere dalla
data del rilascio, rinnovabile.
   4.  Alle persone di cui al comma 2, lettere a) e b), che non siano
cittadini di uno Stato membro della Comunita' europea, e'  rilasciato
un documento di soggiorno di validita' uguale a quella della carta di
soggiorno rilasciata al cittadino della cui famiglia fanno parte.
   5.  Nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 2,
per l'accesso ad attivita' lavorative dipendenti o autonome,  trovano
applicazione  le  disposizioni  vigenti  in  materia  per i cittadini
italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego.
  Art. 5-ter. - 1. Hanno diritto al soggiorno  nel  territorio  della
Repubblica gli studenti cittadini di uno Stato membro della Comunita'
europea  iscritti  ad  un  istituto  riconosciuto  per conseguirvi, a
titolo principale, una formazione professionale, ovvero  iscritti  ad
un  corso di studi presso universita' o istituti universitari statali
o istituti universitari liberi abilitati a rilasciare  titoli  aventi
valore  legale, i quali siano titolari di assicurazione per malattie,
cure mediche e ricoveri ospedalieri e  dispongano  in  Italia  di  un
reddito  non  inferiore  all'importo  minimo  del  regime italiano di
assicurazione generale obbligatoria.
   2. Analogo diritto e' altresi' riconosciuto al coniuge e ai  figli
a  carico,  purche'  il cittadino di cui sono a carico disponga di un
reddito complessivo non inferiore, per ciascuno  dei  componenti  del
nucleo   familiare,   all'importo   minimo  del  regime  italiano  di
assicurazione  generale  obbligatoria  e  gli  stessi  dispongano  di
un'assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri.
   3.   Ai   fini   del  riconoscimento  del  diritto  al  soggiorno,
l'autorita' di pubblica sicurezza competente  per  il  luogo  ove  le
persone  di cui ai commi 2 e 3 si stabiliscono, rilascia un documento
denominato 'carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della
CEE' di validita'  uguale  alla  durata  prevista  per  il  corso  di
formazione ovvero, se questo ha una durata superiore all'anno o se si
tratta  di  un  corso  di studi universitari, di validita' per l'anno
accademico, rinnovabile di anno in anno, per un periodo non superiore
alla durata del corso di formazione o di studi universitari.
   4. Alle persone di cui al comma 2 che non siano cittadini  di  uno
Stato  membro  della  Comunita' europea e' rilasciato un documento di
soggiorno di validita' uguale  a  quella  della  carta  di  soggiorno
rilasciata al cittadino della cui famiglia fanno parte.
   5.  Nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, per l'accesso ad
attivita' lavorative dipendenti o autonome, trovano  applicazione  le
disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve
quelle afferenti il pubblico impiego.
   6.   Il  diritto  di  soggiorno  sussiste  finche'  permangono  le
condizioni di cui ai commi 1 e 2.
 Art. 5-quater .  -  1.  Al  di  fuori  delle  ipotesi  previste  nei
precedenti   articoli,   possono  soggiornare  nel  territorio  della
Repubblica i cittadini di uno Stato membro della Comunita' europea  a
condizione  che  essi  siano  titolari di assicurazione per malattie,
cure mediche e ricoveri ospedalieri e dispongano di  un  reddito  non
inferiore  al  trattamento  minimo  previsto  dal  regime italiano di
assicurazione generale obbligatoria.
   2. Tale diritto e' altresi' riconosciuto, quale che  sia  la  loro
cittadinanza,  ai  sottoindicati  familiari a carico dei cittadini di
cui al comma 1, purche' questi dispongano di un  reddito  complessivo
di  misura  non  inferiore,  per  ciascuno  dei componenti del nucleo
familiare, al minimo del trattamento di cui al comma 1:
    a) coniuge e discendenti;
    b) ascendenti propri e del coniuge.
   3.   Ai   fini   del  riconoscimento  del  diritto  al  soggiorno,
l'autorita' di pubblica sicurezza competente  per  il  luogo  ove  le
persone  di  cui  ai  commi  precedenti  si  stabiliscono rilascia un
documento denominato 'carta di soggiorno di cittadino  di  uno  Stato
membro  della CEE', valido per cinque anni a decorrere dalla data del
rilascio, rinnovabile.
   4. Alle persone di cui al comma 2, lettere a) e b), che non  siano
cittadini  di uno Stato membro della Comunita' europea, e' rilasciato
un documento di soggiorno di validita' uguale a quella della carta di
soggiorno rilasciata al cittadino della cui famiglia fanno parte.
   5. Nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a) del comma  2,
per  l'accesso ad attivita' lavorative dipendenti o autonome, trovano
applicazione le disposizioni  vigenti  in  materia  per  i  cittadini
italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego.
  Art.  5-quinquies.  -  1.  La  carta di soggiorno e il documento di
soggiorno di cui agli articoli 5-  bis  ,  5-  ter  e  5-quater  sono
rilasciati  su  modelli  conformi  a quelli stabiliti con decreti del
Ministro dell'interno, previa esibizione dei seguenti documenti:
    a) il documento in forza del quale il richiedente e' entrato  nel
territorio della Repubblica;
    b)  dichiarazione della competente autorita' consolare attestante
l'iscrizione del richiedente  al  servizio  sanitario  di  uno  Stato
membro  della  Comunita', apposita polizza assicurativa per malattie,
cure mediche e ricoveri ospedalieri valida per  il  territorio  della
Repubblica,  ovvero  copia autenticata del documento di iscrizione al
Servizio sanitario nazionale italiano;
    c) per i cittadini di cui all'art. 5-  bis,  dichiarazione  della
competente  autorita'  consolare  attestante  che  il  richiedente e'
titolare di pensione o di rendita per infortunio  sul  lavoro  o  per
malattia  professionale  o  di  altro  reddito,  con  indicazione del
relativo importo;
    d)  per  gli  studenti  di  cui   all'art.   5-   ter,   apposita
dichiarazione   dell'interessato,   resa   davanti   alla  competente
autorita' di pubblica sicurezza,  attestante  l'importo  del  reddito
disponibile,  ovvero  copia  della documentazione di cui alla lettera
e);
    e) per i familiari a carico e per i  cittadini  di  cui  all'art.
5-quater,  copia  della  documentazione conforme alle disposizioni in
vigore nello Stato di  origine  o  di  provenienza  e  vistata  dalla
competente  autorita'  consolare,  attestante  la  disponibilita' del
reddito richiesto, ovvero, per le  fonti  di  reddito  esistenti  nel
territorio della Repubblica, rilasciata dagli organi competenti;
    f)  per i familiari a carico, documento rilasciato dall'autorita'
competente dello Stato di origine o  di  provenienza,  attestante  la
esistenza del vincolo di parentela nonche' la condizione di familiare
a carico;
    g)  per  gli  studenti  di  cui  all'art.  5- ter, certificato di
iscrizione al corso di formazione  professionale  o  corso  di  studi
universitari e certificato di durata del corso.
  2.  La  carta  di  soggiorno e il documento di soggiorno, nonche' i
certificati  necessari  per  il  loro  rilascio  o  rinnovo,  vengono
rilasciati e rinnovati gratuitamente.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 26 novembre 1992
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  COSTA,      Ministro     per     il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie
                                  MANCINO, Ministro dell'interno
                                  CRISTOFORI,  Ministro  del lavoro e
                                  della previdenza sociale
                                  FONTANA, Ministro  dell'universita'
                                  e   della   ricerca  scientifica  e
                                  tecnologica
                                  COLOMBO,  Ministro   degli   affari
                                  esteri
                                  MARTELLI,   Ministro  di  grazia  e
                                  giustizia
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             -   La   legge   n.  142/1992  reca:  "Disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita' europee (legge comunitaria per
          il 1991)". Si trascrive il testo dell'art. 6:
             "Art. 6 (Diritto di soggiorno dei cittadini  comunitari:
          criteri  di  delega). - 1. L'attuazione delle direttive del
          Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE deve avvenire
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
               a) subordinare il godimento del diritto  di  soggiorno
          unicamente  alle  condizioni  ed  ai limiti anche temporali
          previsti nelle direttive;
               b) individuare gli strumenti e  le  modalita'  per  la
          determinazione   dell'ammontare   delle   risorse  ritenute
          sufficienti  di  cui  devono  disporre  i  beneficiari  del
          diritto  di  soggiorno  per  evitare  che,  durante il loro
          soggiorno,  diventino  un  onere  per  l'assistenza sociale
          dello Stato;
               c) indicare le  modalita'  per  la  dimostrazione  del
          possesso  delle  risorse  economiche  minime  di cui devono
          disporre i beneficiari del diritto di soggiorno;
               d)   ricomprendere   nella   nozione   di   formazione
          professionale anche l'istruzione universitaria".
          Nota all'art. 1:
             -  Si  trascrive,  per  opportuna  conoscenza,  il testo
          dell'art. 5 del D.P.R. n. 1656/1965,  recante  norme  sulla
          circolazione  e  il  soggiorno  dei  cittadini  degli Stati
          membri della CEE:
             "Art. 5. - Il soggiorno per i  cittadini  di  uno  Stato
          membro   della   Comunita'   economica   europea   che   si
          stabiliscono   sul   territorio   della   Repubblica    per
          esercitarvi  un'attivita'  non  subordinata ha la durata di
          cinque anni ed e' prorogabile automaticamente.
             Salvo misure giustificate da motivi di ordine pubblico o
          di  pubblica   sicurezza   riferentisi   al   comportamento
          personale  dell'individuo,  le persone di cui agli articoli
          1, 2, 3 e 4 possono  soggiornare  su  tutto  il  territorio
          nazionale.
             Nei  confronti  delle  stesse  persone non si applica la
          disposizione di cui al  secondo  comma  dell'art.  142  del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
          regio decreto 18 giugno 1931, n.  773".