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DECRETO-LEGGE 24 novembre 1992, n. 455

Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/11/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/11/1992)
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Testo in vigore dal: 24-11-1992
al: 23-1-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti  di
immobili  di  civile  abitazione,  di  termini  per  la   definizione
agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione
della ritenuta sugli interessi, premi ed altri  frutti  derivanti  da
depositi e conti correnti interbancari,  nonche'  altre  disposizioni
tributarie; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 novembre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e  della
previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. L'articolo 129, comma 2,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, come sostituito  dall'articolo  11,  comma  1,
lettera h), della legge 30 dicembre 1991,  n.  413,  deve  intendersi
applicabile anche per la determinazione del reddito imponibile  delle
unita' immobiliari urbane non di lusso, secondo i criteri di cui alla
legge 2 luglio 1949,  n.  408,  direttamente  adibite  ad  abitazione
principale del possessore e dei suoi familiari, quando il canone  che
sarebbe ritraibile, per effetto di regimi di  determinazione  legale,
dalla locazione di tali unita', ridotto del  25  per  cento,  risulti
inferiore per oltre un quinto al reddito medio  ordinario  risultante
dall'applicazione delle  tariffe  d'estimo  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, supplemento straordinario  n.
9; in tale caso il reddito imponibile e' determinato in misura pari a
quella del canone ritraibile ridotto del 25 per cento. Per le  unita'
immobiliari site nella citta' di Venezia centro e nelle  isole  della
Giudecca, di Murano e di Burano, la presente disposizione si  applica
con riferimento al canone ritraibile ridotto del 40  per  cento.  Per
unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve
intendersi quella nella quale il  contribuente,  che  la  possiede  a
titolo di proprieta', usufrutto o  altro  diritto  reale,  e  i  suoi
familiari dimorano abitualmente. 
  2. Agli atti pubblici formati, agli atti  giudiziari  pubblicati  o
emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla  data
di entrata in vigore del presente  decreto,  nonche'  alle  scritture
private   non   autenticate   presentate   per    la    registrazione
successivamente alla medesima data, si applicano le  disposizioni  di
cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del  decreto-legge  7  febbraio
1985, n. 12, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  aprile
1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5-bis  del  decreto-legge
29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di  acquisto  il
compratore dichiari, a pena di decadenza, oltre quanto previsto nelle
predette disposizioni, di non avere gia' usufruito, quale acquirente,
delle agevolazioni previste dall'articolo 1  della  legge  22  aprile
1982, n. 168, dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio  1985,  n.
12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118,
nonche' di quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della  legge  31
dicembre 1991, n. 415, dall'articolo 5, commi 2  e  3,  dei  decreti-
legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992,  n.  237,  e  20  maggio
1992, n. 293, dall'articolo 2, commi 2  e  3,  del  decreto-legge  24
luglio 1992, n. 348, dall'articolo 1, commi 2 e 3, del  decreto-legge
24 settembre 1992, n. 388, e dal  presente  comma.  Se  gli  immobili
acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono  ceduti
a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine  di  cinque
anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute  le  imposte
di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria,  con  una
soprattassa del 30 per cento delle  imposte  stesse,  ovvero,  se  si
tratta di cessioni  soggette  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  e'
dovuta una penalita' pari alla differenza  tra  l'aliquota  ordinaria
dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30
per cento. La disposizione prevista dal  precedente  periodo  non  si
applica  nel  caso  in   cui   il   contribuente,   entro   un   anno
dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici  di  cui  al
presente comma, proceda all'acquisto di altro immobile da  adibire  a
propria abitazione principale. 
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che  sussistano
tutte le condizioni ed i  requisiti  previsti,  anche  per  gli  atti
pubblici formati, gli atti  giudiziari  pubblicati  o  emanati  e  le
scritture private autenticate successivamente al 1' gennaio 1992,  se
il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici che erano
stabiliti dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991,  n.
415, presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno  dalla  data
dell'atto, all'ufficio del registro competente, per  usufruire  delle
agevolazioni e contestualmente dichiara, ai sensi e con le  modalita'
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968,  n.  15,  la  sussistenza
delle condizioni e dei requisiti indicati dal comma 2; per  gli  atti
pubblici formati,  gli  atti  giudiziari  pubblicati  o  emanati,  le
scritture private autenticate e le scritture private non  autenticate
gia'  sottoposti  alla  registrazione  nel   predetto   periodo   con
l'assolvimento delle imposte  in  misura  normale,  si  fa  luogo  al
rimborso delle  medesime  imposte  se  il  contribuente,  sempre  che
sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza
da  presentarsi  allo  stesso  ufficio  presso  il  quale  e'   stato
registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione  sostitutiva
di cui al presente comma. 
  4. All'articolo  7  del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1992,  n.  359,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3- bis. L'imposta e' ridotta del 50% per i  fabbricati  dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati."; 
    b) nel comma 4 e' aggiunta la seguente lettera: 
    "i- bis) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo
87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive  modificazioni,  destinati  esclusivamente
allo   svolgimento   di   attivita'   istituzionali   di    carattere
assistenziale e sanitario.".