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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1992, n. 456

Regolamento recante modifiche alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, nonchè istituzione della delegazione di spiaggia di Giannutri.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/2/1993
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-2-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  tabella  delle  circoscrizioni territoriali della Marina
mercantile, approvata con decreto del Presidente della  Repubblica  9
agosto 1956, n. 1250;
  Visto  l'art.  16 del codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visti gli articoli 1 e  2  del  regolamento  per  l'esecuzione  del
codice  della  navigazione  (navigazione  marittima),  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328;
  Visto l'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23  agosto  1988,
n. 400;
  Ritenuta  la  necessita' di apportare modifiche alle circoscrizioni
territoriali  della  Marina  mercantile  per  adeguare  le  strutture
periferiche   dell'Amministrazione   marittima  alle  nuove  esigenze
locali, istituendo nuove delegazioni di spiaggia;
  Udito il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  nella  adunanza
generale dell'11 maggio 1992;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 settembre 1992;
  Sulla proposta del Ministro della marina  mercantile,  di  concerto
con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  E' istituita la delegazione di spiaggia di Giannutri che assume
la corrispondente denominazione.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  D.P.R. n. 1250/1956, che approva la tabella delle
          circoscrizioni territoriali  della  Marina  mercantile,  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 13 novembre
          1956.
             - Il testo dell'art. 16 del codice della navigazione  e'
          il seguente:
             "Art.  16  (Circoscrizione del litorale del Regno). - Il
          litorale del Regno e' diviso in  zone  marittime;  le  zone
          sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.
             Alla   zona  e'  preposto  un  direttore  marittimo,  al
          compartimento un capo del compartimento, al circondario  un
          capo del circondario.  Nell'ambito del compartimento in cui
          ha  sede  l'ufficio della direzione marittima, il direttore
          marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito  del
          circondario  in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il
          capo del compartimento e' anche capo del circondario.
             Negli approdi di maggiore importanza in  cui  non  hanno
          sede  ne'  l'ufficio  del  compartimento  ne' l'ufficio del
          circondario  sono  istituiti  uffici  locali  di  porto   o
          delegazioni    di    spiaggia,    dipendenti   dall'ufficio
          circondariale.
              Il capo del compartimento, il capo del circondario e  i
          capi   degli   altri   uffici   marittimi  dipendenti  sono
          comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede".
             - Gli articoli 1 e 2 del  regolamento  per  l'esecuzione
          del   codice  della  navigazione  (navigazione  marittima),
          approvato con D.P.R. n.  328/1952, sono cosi' formulati:
             "Art. 1  (Circoscrizioni).  -  La  determinazione  delle
          circoscrizioni  marittime  di  cui all'art. 10 del codice e
          della loro estensione territoriale lungo il litorale  dello
          Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
             Con  decreto del Presidente della Repubblica e' altresi'
          stabilita, agli effetti previsti  dal  codice  e  da  altre
          leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno
          dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.
             Art.   2   (Denominazione  degli  uffici  marittimi).  -
          L'ufficio della  zona  marittima  e'  denominato  direzione
          marittima,   l'ufficio  del  compartimento  capitaneria  di
          porto,  l'ufficio  del  circondario  ufficio  circondariale
          marittimo.
             Gli  uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore
          importanza  in  cui  non  hanno  sede  ne'  l'ufficio   del
          compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati
          ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia".
             -  Il  comma  1, lettera d), dell'art. 17 della legge n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri)
          prevede che con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere  del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
          novanta giorni  dalla  richiesta,  possano  essere  emanati
          regolamenti  per l'organizzazione ed il funzionamento delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla  legge.  Il  comma 4 dello stesso articolo stabilisce
          che   gli   anzidetti   regolamenti   debbano   recare   la
          denominazione   di  "regolamento",  siano  adottati  previo
          parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.