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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1992, n. 456

Regolamento recante modifiche alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, nonchè istituzione della delegazione di spiaggia di Giannutri.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/2/1993
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Testo in vigore dal: 22-2-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  tabella  delle  circoscrizioni territoriali della Marina
mercantile, approvata con decreto del Presidente della  Repubblica  9
agosto 1956, n. 1250;
  Visto  l'art.  16 del codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visti gli articoli 1 e  2  del  regolamento  per  l'esecuzione  del
codice  della  navigazione  (navigazione  marittima),  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328;
  Visto l'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23  agosto  1988,
n. 400;
  Ritenuta  la  necessita' di apportare modifiche alle circoscrizioni
territoriali  della  Marina  mercantile  per  adeguare  le  strutture
periferiche   dell'Amministrazione   marittima  alle  nuove  esigenze
locali, istituendo nuove delegazioni di spiaggia;
  Udito il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  nella  adunanza
generale dell'11 maggio 1992;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 settembre 1992;
  Sulla proposta del Ministro della marina  mercantile,  di  concerto
con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  E' istituita la delegazione di spiaggia di Giannutri che assume
la corrispondente denominazione.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  tabella  delle  circoscrizioni territoriali della Marina
mercantile, approvata con decreto del Presidente della  Repubblica  9
agosto 1956, n. 1250;
  Visto  l'art.  16 del codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visti gli articoli 1 e  2  del  regolamento  per  l'esecuzione  del
codice  della  navigazione  (navigazione  marittima),  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328;
  Visto l'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23  agosto  1988,
n. 400;
  Ritenuta  la  necessita' di apportare modifiche alle circoscrizioni
territoriali  della  Marina  mercantile  per  adeguare  le  strutture
periferiche   dell'Amministrazione   marittima  alle  nuove  esigenze
locali, istituendo nuove delegazioni di spiaggia;
  Udito il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  nella  adunanza
generale dell'11 maggio 1992;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 settembre 1992;
  Sulla proposta del Ministro della marina  mercantile,  di  concerto
con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  E' istituita la delegazione di spiaggia di Giannutri che assume
la corrispondente denominazione.