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DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 444

Attribuzioni degli organi centrali dell'Amministrazione penitenziaria e decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria ed agli istituti e servizi penitenziari, a norma dell'art. 30, comma 4, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/12/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/2018)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 5-12-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento  del
Corpo  di  polizia  penitenziaria,  ed  in particolare l'articolo 30,
comma 4, lettere a) e b);
    VISTI l'articolo 19, comma 1, della legge  16  ottobre  1991,  n.
321, e l'articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172;
    ACQUISITO  il  parere  preliminare  delle  competenti Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a
norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990;
    VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 ottobre 1992;
    ACQUISITO  il  parere  definitivo  delle   predette   Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 1992;
    SULLA  PROPOSTA  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1
      (Attribuzioni e organizzazione degli organi centrali del
          Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)
1.  Sono   attribuite   agli   organi   centrali   del   Dipartimento
dell'Amministrazione  penitenziaria  tutte le competenze di carattere
generale e quelle di rilevanza nazionale ed internazionale.
2. Il Dipartimento e'  costituito  da  una  segreteria  alle  dirette
dipendenze  del  Direttore  Generale e da uffici centrali organizzati
secondo  criteri  di  omogeneita',  di  competenza  organizzativa   e
funzionale adeguata alle aree specifiche di intervento.
3.  Le aree di intervento sono relative al personale, alla formazione
e  aggiornamento  del  personale,  all'ispettorato,  ai  detenuti   e
trattamento,  ai beni e servizi, agli studi, ricerche, legislazione e
automazione.
4. Le competenze e l'organizzazione degli organi centrali sono deter-
minate con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
5. Sono attribuite ai provveditorati  regionali  dell'Amministrazione
penitenziaria   le   competenze   relative  ad  affari  di  rilevanza
circoscrizionale secondo quanto indicato nel presente decreto.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di princi'pi e criteri direttivi e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             -  La legge n. 395/1990, recante l'ordinamento del Corpo
          di  polizia  penitenziaria,  e'  stata   modificata   dagli
          articoli  17  e  18  della  legge  16 ottobre 1991, n. 321,
          recante interventi straordinari per la funzionalita'  degli
          uffici  giudiziari  e per il personale dell'Amministrazione
          della giustizia.
             Il comma 1 dell'art. 19 della stessa legge  n.  321/1991
          ha  differito  al 31 ottobre 1991 il termine per l'adozione
          dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 395/1990.
             Il comma 2 dell'art.  1  della  legge  n.  172/1992,  di
          conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          31 dicembre 1991, n. 419, recante l'istituzione  del  Fondo
          di  sostegno  per  le  vittime  di  richieste estorsive, ha
          ulteriormente differito tale termine al 31 ottobre 1992.
             Il testo degli articoli 30, comma 4, lettere a) e b),  e
          28 e' il seguente:
             "Art.      30      (Istituzione     del     Dipartimento
          dell'Amministrazione penitenziaria).
             (Omissis).
             4. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'   decreti   legislativi   per   l'organizzazione   del
          Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, secondo  i
          seguenti princi'pi e criteri direttivi:
               a)  verifica  delle  attribuzioni  che, per specifiche
          ragioni, devono essere  affidate  agli  organi  centrali  e
          decentramento  delle  altre,  secondo le modalita' previste
          dall'art.  32,  nonche'  attraverso   l'organizzazione   in
          settori  operativi, determinati con decreto del Ministro di
          grazia e giustizia, degli  istituti  di  prevenzione  e  di
          pena,  soprattutto  per  quanto  riguarda  la dotazione dei
          mezzi materiali e strumentali e la gestione del personale e
          dei  servizi;   disciplina   della   gestione   a   livello
          decentrato; disciplina dei rapporti con gli enti locali, le
          regioni  e  il  Servizio  sanitario  nazionale;  disciplina
          relativa ai settori della documentazione  e  dello  studio;
          disciplina   della   formazione  e  dell'aggiornamento  del
          personale penitenziario;
               b) determinazione, con decreto del Ministro di  grazia
          e giustizia, degli uffici centrali del Dipartimento secondo
          modelli  che  assicurino  ad  ogni organismo omogeneita' di
          attribuzioni, con particolare  riferimento  all'istituzione
          di un ufficio unico per il personale, con il riconoscimento
          di  autonomia organizzativa e funzionale adeguata alle aree
          specifiche di intervento;
            (Omissis)".
             "Art.  28  (Emanazione  dei decreti legislativi). - 1. I
          decreti legislativi  previsti  dalla  presente  legge  sono
          emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro  di  grazia  e  giustizia  e  con  il Ministro del
          tesoro, sentito  il  parere  delle  competenti  Commissioni
          permanenti  della  Camera  dei  deputati e del Senato della
          Repubblica. Tale parere e' espresso con le procedure di cui
          al comma 4 dell'art. 14 della  legge  23  agosto  1988,  n.
          400".