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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1992, n. 395

Regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/10/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/09/1998)
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  • ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI
    POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON
    L'ASSISTENZA DEI
    SOSTITUTI DI IMPOSTA.
    Capo I
    PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
    AI SOSTITUTI D'IMPOSTA DA PARTE DEI SOGGETTI ASSISTITI
  • 1
  • orig.
  • 2
  • agg.2
  • agg.1
  • orig.
  • ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI
    POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON
    L'ASSISTENZA DEI
    SOSTITUTI DI IMPOSTA.
    Capo II
    ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA
  • 3
  • orig.
  • 4
  • 5
  • orig.
  • 6
  • ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI
    POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON
    L'ASSISTENZA DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER
    LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI (C.A.A.F.).
    Capo I
    CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE
    PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • orig.
  • ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI
    POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON
    L'ASSISTENZA DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER
    LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI (C.A.A.F.).
    Capo II
    ADEMPIMENTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI
    ASSISTITI DAI CENTRI AUTORIZZATI
  • 14
  • agg.2
  • agg.1
  • orig.
  • ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI
    POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON
    L'ASSISTENZA DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER
    LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI (C.A.A.F.).
    Capo III
    ADEMPIMENTI DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA
    FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI
  • 15
  • agg.3
  • agg.2
  • agg.1
  • orig.
  • ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI
    POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON
    L'ASSISTENZA DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER
    LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI (C.A.A.F.).
    Capo IV
    ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA
  • 16
  • orig.
  • 17
  • orig.
  • 18
  • 19
Testo in vigore dal: 26-10-1996
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre  1991,  n.  413,
che prevede l'emanazione di  disposizioni  regolamentari  concernenti
l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati da  parte
dei sostituti  d'imposta  e  dei  Centri  autorizzati  di  assistenza
fiscale (C.A.A.F.); 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 23 luglio 1992; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 agosto 1992; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Soggetti interessati 
  1. A decorrere dal 1 gennaio  1993,  i  possessori  di  redditi  di
lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 46 e 47, comma
1, (( lettere a) d) e g), con esclusione delle  indennita'  percepite
dai membri del Parlamento europeo )), del testo unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei  redditi,  anche
presentando apposita dichiarazione  al  sostituto  d'imposta  che  ha
erogato i  redditi  stessi,  secondo  le  disposizioni  del  presente
titolo. I predetti soggetti possono avvalersi dell'assistenza fiscale
anche se possiedono redditi fondiari di cui all'art. 22,  redditi  di
capitale di cui all'art. 41, comma 1, lettera e), gli  altri  redditi
indicati nell'art. 47, comma 1, redditi di  lavoro  autonomo  di  cui
all'art. 49, comma 2, lettere a) e  b),  e  redditi  diversi  di  cui
all'art. 81, comma 1, lettera l), del testo unico delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni  ed  integrazioni.
((7)) 
  2. Possono avvalersi della facolta' di  cui  al  comma  1  anche  i
coniugi, non legalmente ed effettivamente separati,  che  si  trovano
nelle condizioni di cui all'art. 12, comma 4, del testo  unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e che possiedono solo redditi fondiari di cui  all'art.
22 dello stesso testo unico, qualora presentino la dichiarazione  dei
redditi ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n.  114,  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
    
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 ottobre 1996, n. 556, ha disposto (con l'art. 5, comma  2)  che
le suddette modifiche si applicano a decorrere dal periodo di imposta
1997.