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DECRETO-LEGGE 14 agosto 1992, n. 364

Disposizioni urgenti in materia di prepensionamento.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-08-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 1992, n. 406 (in G.U. 19/10/1992, n.246).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/1992)
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Testo in vigore dal: 1-1-1998
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  il
trattamento anticipato di pensione ai  lavoratori  delle  aziende  in
stato di crisi o interessate da processi di ristrutturazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 agosto 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Ai lavoratori delle aziende individuate dalla delibera del  CIPE
12 giugno 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  152  del  30
giugno 1992, ed entro i limiti numerici dalla stessa stabiliti,  che,
entro il 31 dicembre 1992,  possano  far  valere,  nell'assicurazione
obbligatoria per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti,  i
requisiti oggettivi e soggettivi  stabiliti  dall'articolo  27  della
legge 23 luglio 1991, n.  223,  e  successive  modificazioni,  e  che
presentino entro la medesima data la relativa domanda, e' concesso il
trattamento anticipato di pensione secondo le  disposizioni  previste
dal citato articolo 27,  compresa  quella  di  cui  al  comma  7  del
medesimo articolo per le imprese che abbiano previsto l'utilizzazione
del pensionamento anticipato  in  accordi  aziendali  o  di  comparto
stipulati anteriormente al 31 luglio 1991. 
  1-bis. Fermi restando i criteri stabiliti dalla citata delibera del
CIPE 12 giugno 1992, nel  caso  in  cui  il  numero  di  domande  sia
superiore alle eccedenze accertate dal CIPE, le imprese,  sentite  le
rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio  1970,
n.  300,  e  successive  modificazioni,  individuano  le  domande  da
inoltrare agli  istituti  previdenziali  nel  rispetto  dei  seguenti
criteri in concorso tra loro: 
  a) carichi di famiglia; 
  b) anzianita'; 
  c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative. 
  1-ter. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per
la presentazione delle domande, le  trasmette  a  ciascun  competente
istituto  previdenziale,  in  deroga  al  primo  comma,  lettera  c),
dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969,  n.  153,  e  successive
modificazioni. 
  2. Il contributo a carico  delle  imprese,  previsto  dal  comma  5
dell'articolo 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, da corrispondere
alla gestione pensionistica competente, e' elevato al 50%. 
  3. Si considerano utilmente proposte le  domande  di  pensionamento
anticipato presentate, ai  sensi  dell'articolo  29  della  legge  23
luglio 1991, n. 223, entro la data del 29 febbraio 1992. 
  3-bis. L'onere per il contributo dovuto agli istituti previdenziali
ai sensi delle norme sui trattamenti pensionistici anticipati di  cui
agli articoli 27  e  29  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
successive modificazioni,  e  ai  sensi  del  comma  2  del  presente
articolo,  puo'  essere  imputato,  anche  agli  effetti  dei   conti
consolidati, per l'intero ammontare al conto  dei  profitti  e  delle
perdite dell'esercizio nel quale si considera  sostenuto  ovvero,  in
quote costanti, dell'esercizio stesso e dei quattro successivi. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
lire 184 miliardi per l'anno 1992, di lire 380  miliardi  per  l'anno
1993, di lire 393 miliardi per l'anno 1994 e di lire 404 miliardi per
l'anno 1995.  Al  relativo  onere,  per  il  triennio  1992-1994,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1992,
all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento. 
((2)) 
    

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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 61, comma 1)
che "I termini sostanziali e processuali di cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, sono sospesi dal 26  settembre
1997  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  relativa  legge  di
conversione, anche nei confronti dei soggetti che, alla data  del  26
settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa in comuni  o
territori delle regioni  Umbria  e  Marche  non  compresi  in  quelli
individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del
Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della  protezione
civile n.  2694  del  13  ottobre  1997,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997."