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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1992, n. 352

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-8-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/2006)
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Testo in vigore dal: 13-8-1992
al: 1-6-2006
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale dell'11 maggio 1991; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 giugno 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                            O g g e t t o 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di  esercizio  e
dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso   ai   documenti
amministrativi, in conformita' all'art. 24, comma 2,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. 
  2. Le misure organizzative occorrenti per l'attuazione del  diritto
di accesso sono adottate dalle amministrazioni interessate, ai  sensi
dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             -  Si trascrive il testo dell'intero art. 24 della legge
          n.  241/1990:
             "Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e'  escluso  per  i
          documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
          della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (v. in nota all'art. 8,
          n.d.r.),  nonche'  nei  casi  di  segreto  o  di divieto di
          divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
             2. Il Governo e' autorizzato ad emanare,  ai  sensi  del
          comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (v.
          in  nota  alle premesse, n.d.r.), entro sei mesi dalla data
          di entrata in vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'
          decreti intesi a disciplinare le modalita' di esercizio del
          diritto  di  accesso  e  gli  altri  casi di esclusione del
          diritto  di  accesso  in   relazione   alla   esigenza   di
          salvaguardare:
               a)  la  sicurezza,  la difesa nazionale e le relazioni
          internazionali;
               b) la politica monetaria e valutaria;
               c)  l'ordine  pubblico  e la prevenzione e repressione
          della criminalita';
               d)  la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed
          imprese,  garantendo  peraltro  agli interessati la visione
          degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la  cui
          conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
          interessi giuridici.
             3.  Con  i  decreti  di  cui  al  comma  2 sono altresi'
          stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
          dati raccolti mediante strumenti  informatici  avvenga  nel
          rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
             4.   Le   singole  amministrazioni  hanno  l'obbligo  di
          individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
          sei mesi successivi, le  categorie  di  documenti  da  esse
          formati  o  comunque  rientranti  nella loro disponibilita'
          sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
             5. Restano ferme le disposizioni  previste  dall'art.  9
          della   legge  1  aprile  1981,  n.  121,  come  modificato
          dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668,  e  dalle
          relative   norme   di   attuazione,   nonche'   ogni  altra
          disposizione attualmente vigente che  limiti  l'accesso  ai
          documenti amministrativi.
             6. I soggetti indicati nell'art. 23 (v. in nota all'art.
          10,  n.d.r.)  hanno  facolta'  di  differire  l'accesso  ai
          documenti richiesti sino a quando  la  conoscenza  di  essi
          possa  impedire  o  gravemente  ostacolare  lo  svolgimento
          dell'azione  amministrativa.  Non   e'   comunque   ammesso
          l'accesso  agli atti preparatori nel corso della formazione
          dei provvedimenti di cui all'art. 13 (trattasi  degli  atti
          normativi,  amministrativi generali, di pianificazione e di
          programmazione,  n.d.r.),  salvo  diverse  disposizioni  di
          legge".
             L'art.  9  della  legge  n.  121/1981 (Nuovo ordinamento
          dell'Amministrazione  della   pubblica   sicurezza),   come
          modificato   dall'art.   26   della   legge   n.  668/1986,
          sopracitato, cosi' recita:
             "Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso).  -
          L'accesso  ai  dati  e  alle  informazioni conservati negli
          archivi  automatizzati  dal  Centro  di  cui   all'articolo
          precedente  e  la  loro  utilizzazione sono consentiti agli
          ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di
          polizia,  agli  ufficiali  di  pubblica  sicurezza   e   ai
          funzionari dei servizi di sicurezza, nonche' agli agenti di
          polizia  giudiziaria  delle  Forze  di  polizia debitamente
          autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo  art.
          11.
             L'accesso  ai  dati  e alle informazioni di cui al comma
          precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai  fini
          degli  accertamenti necessari per i procedimenti in corso e
          nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
             E'   comunque   vietata   ogni    utilizzazione    delle
          informazioni  e  dei dati predetti per finalita' diverse da
          quelle  previste  dall'art.  6,  lettera  a).  E'  altresi'
          vietata  ogni  circolazione  delle informazioni all'interno
          della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati  nel
          primo comma del presente articolo.
             Nessuna  decisione giudiziaria implicante valutazioni di
          comportamento  puo'  essere   fondata   esclusivamente   su
          elaborazioni  automatiche di informazioni che forniscano un
          profilo della personalita' dell'interessato".
          Note alle premesse:
             -  L'art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
             - Per il  testo  dell'intero  art.  24  della  legge  n.
          241/1990 si veda in nota al titolo.
             -  Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato, siano  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinino le norme generali
          regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
          Note all'art. 1:
             - Per il  testo  dell'intero  art.  24  della  legge  n.
          241/1990 si veda in nota al titolo.
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'intero  art.  22 della
          medesima legge n. 241/1990:
             "Art. 22. - 1. Al  fine  di  assicurare  la  trasparenza
          dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento
          imparziale  e'  riconosciuto  a chiunque vi abbia interesse
          per la tutela di  situazioni  giuridicamente  rilevanti  il
          diritto  di accesso ai documenti amministrativi, secondo le
          modalita' stabilite dalla presente legge.
             2.  E'   considerato   documento   amministrativo   ogni
          rappresentazione        grafica,       fotocinematografica,
          elettromagnetica o di qualunque altra specie del  contenuto
          di   atti,   anche   interni,   formati   dalle   pubbliche
          amministrazioni   o,   comunque,   utilizzati    ai    fini
          dell'attivita' amministrativa.
             3.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge le amministrazioni interessate  adottano  le
          misure  organizzative  idonee  a  garantire  l'applicazione
          della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione
          alla  commissione  di  cui  all'art.  27  (trattasi   della
          commissione  per  l'accesso  ai  documenti  amministrativi,
          n.d.r.)".