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DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306

Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-6-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 (in G.U. 07/08/1992, n.185).
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 09/06/1992, n. 134 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/2018)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-6-1992
al: 7-8-1992
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  rafforzare  gli
strumenti processuali, di prevenzione e di repressione nei  confronti
della criminalita' organizzata, intervenendo in materia  di  processo
penale, procedimenti di prevenzione, regime penitenziario, protezione
di coloro che collaborano  e  reati  contro  l'amministrazione  della
giustizia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 giugno 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri di grazia e giustizia e dell'interno; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
              Testimonianza indiretta. Falso testimone 
  1. In fine al comma 1 dell'articolo 195  del  codice  di  procedura
penale e' inserito il seguente  periodo:  "Tuttavia,  se  le  persone
risiedono all'estero, il giudice dispone che esse  siano  chiamate  a
deporre solo se ritiene assolutamente necessario il loro esame.". 
  2. Il comma 2 dell'articolo 207 del codice di procedura  penale  e'
soppresso.