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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1991, n. 461

Regolamento in materia di procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contradditorio e la verbalizzazione, con riguardo all'attività dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/05/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/07/1998)
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Testo in vigore dal: 28-5-1992
al: 23-7-1998
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela
della concorrenza e del mercato, e in particolare l'art. 10, comma 5,
il  quale  prevede  che, con decreto del Presidente della Repubblica,
sono  emanate norme regolamentari per stabilire procedure istruttorie
che  garantiscono  agli  interessati  la  piena conoscenza degli atti
istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione, con riguardo
  all'attivita'   dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
  mercato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Sentito  il  parere  del Ministero del tesoro, espresso con nota n.
8739 del 18 gennaio 1991;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 4 aprile 1991;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 luglio 1991;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende:
    a) per legge, la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
    b)  per  Autorita',  l'Autorita'  garante della concorrenza e del
mercato di cui all'art. 10 della legge;
    c) per bollettino, quello di cui all'art. 26 della legge.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare leggi e di emanare i decreti  aventi  valore  di
          legge ed i regolamenti.
             -  Per  il testo dell'art. 10 della legge n. 287/1990 si
          veda in nota all'art. 1.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo  degli  articoli  10  e  26  della  legge  n.
          287/1990, e' il seguente:
             "Art.  10.  (Autorita'  garante  della concorrenza e del
          mercato). -  1.  E'  istituita  l'Autorita'  garante  della
          concorrenza   e  del  mercato,  denominata  ai  fini  della
          presente legge Autorita', con sede in Roma.
             2.  L'Autorita'  opera  in   piena   autonomia   e   con
          indipendenza  di  giudizio  e  di  valutazione ed e' organo
          collegiale costituito dal presidente e da  quattro  membri,
          nominati   con   determinazione   adottata   d'intesa   dai
          Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato  della
          Repubblica.  Il presidente e' scelto tra persone di notoria
          indipendenza che abbiano ricoperto incarichi  istituzionali
          di  grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri sono
          scelti tra persone di notoria indipendenza da  individuarsi
          tra  magistrati  del  Consiglio  di  Stato, della Corte dei
          conti o della Corte di cassazione, professori  universitari
          ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita'
          provenienti   da   settori   economici  dotate  di  alta  e
          riconosciuta professionalita'.
             3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette  anni
          e   non   possono   essere  confermati.  Essi  non  possono
          esercitare,  a  pena   di   decadenza,   alcuna   attivita'
          professionale   o   di   consulenza,   ne'  possono  essere
          amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
          ricoprire altri uffici  pubblici  di  qualsiasi  natura.  I
          dipendenti  statali sono collocati fuori ruolo per l'intera
          durata del mandato.
             4.  L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le
          pubbliche  amministrazioni  e  con  gli  enti  di   diritto
          pubblico,  e  di  chiedere  ad  essi,  oltre  a  notizie ed
          informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue
          funzioni.  L'Autorita',  in  quanto   autorita'   nazionale
          competente  per  la tutela della concorrenza e del mercato,
          intrattiene  con  gli  organi  delle  Comunita'  europee  i
          rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
             5.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge,  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,  su  proposta  del Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentito  il  Ministro  del
          tesoro,  previa  deliberazione  del Consiglio dei Ministri,
          sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono  agli
          interessati  la  piena conoscenza degli atti istruttori, il
          contraddittorio e la verbalizzazione.
             6. L'Autorita' delibera le norme concernenti la  propria
          organizzazione   e   il   proprio   funzionamento,   quelle
          concernenti  il  trattamento  giuridico  ed  economico  del
          personale  e  l'ordinamento  delle carriere, nonche' quelle
          dirette a disciplinare la gestione delle spese  nei  limiti
          previsti   dalla  presente  legge,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni sulla contabilia' generale dello Stato.
             7.  L'Autorita'  provvede  all'autonoma  gestione  delle
          spese  per  il  proprio  funzionamento nei limiti del fondo
          stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
          con unico capitolo, nello stato di previsione  della  spesa
          del    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
          dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base
          al bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il
          31 dicembre dell'anno precedente a quello cui  il  bilancio
          si  riferisce.  Il contenuto e la struttura del bilancio di
          previsione, il quale deve comunque contenere le spese indi-
          cate entro i limiti delle entrate previste, sono  stabiliti
          dal  regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le
          modalita' per le eventuali variazioni. Il rendiconto  della
          gestione   finanziaria,   approvato   entro  il  30  aprile
          dell'anno successivo, e' soggetto al controllo della  Corte
          dei  conti.    Il bilancio preventivo e il rendiconto della
          gestione  finanziaria  sono   pubblicati   nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.
             8.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del
          tesoro,  sono  determinate  le  indennita'   spettanti   al
          presidente e ai membri dell'Autorita'".
             "Art.   26   (Pubblicita'  delle  decisioni).  -  1.  Le
          decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18,  19  e  25  sono
          pubblicate  entro venti giorni in un apposito bollettino, a
          cura della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri.  Nello
          stesso  bollettino  sono  pubblicate,  ove  l'Autorita'  lo
          ritenga opportuno, le conclusioni  delle  indagini  di  cui
          all'art. 12, comma 2".