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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1992, n. 261

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli psicologi ambulatoriali, sottoscritto il 10 luglio 1991 e perfezionato il 28 gennaio 1992.

note: Entrata in vigore del decreto: 01/05/1992
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Testo in vigore dal: 1-5-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'art.  48  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva
del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina
del trattamento  economico  e  normativo  del  personale  a  rapporto
convenzionale  con  le unita' sanitarie locali mediante la stipula di
accordi collettivi nazionali tra le delegazioni  del  Governo,  delle
regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative,  in  campo
nazionale, delle categorie interessate;
  Visto l'art. 9 della  legge  23  marzo  1981,  n.  93,  concernente
disposizioni  integrative  della  legge  3  dicembre  1971,  n. 1102,
recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha  integrato
la  suddetta  delegazione  con i rappresentanti designati dall'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM) in rappresentanza
delle  comunita'  montane  che  hanno  assunto  funzione  di   unita'
sanitarie locali;
  Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio
del  diritto  di  sciopero  nei  servizi  pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona  costituzionalmente  tutelati.
Istituzione  della  commissione  di  garanzia  sull'attuazione  della
legge;
  Preso atto che e' stato stipulato un accordo  collettivo  nazionale
di  durata triennale per la disciplina dei rapporti con gli psicologi
ambulatoriali, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della citata  legge
n. 833 del 1978;
  Udito  il  parere  n.  106/91 del 12 settembre 1991 con il quale il
Consiglio di Stato in adunanza generale ha precisato che  sulla  base
del  disposto  di cui agli articoli 48, secondo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e 17, comma 1,  lettera  d),  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, gli accordi collettivi nazionali sottoscritti ai
sensi  dell'art  48,  primo  comma,  della legge 23 dicembre 1978, n.
833, sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica,
su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il parere del
Consiglio di Stato;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 19 dicembre 1991;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 27 febbraio 1992;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                                EMANA
                      il seguente regolamento:
  E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la  disciplina
dei  rapporti  con gli psicologi ambulatoriali, sottoscritto ai sensi
dell'art. 48 della legge 23 dicembre  1978,  n.  833,  riportato  nel
testo allegato, vistato dal proponente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 13 marzo 1992
                               COSSIGA
                     ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti, il 3 aprile 1992
  Atto di Governo, registro n. 85, foglio n. 20
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'art.  48  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva
del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina
del trattamento  economico  e  normativo  del  personale  a  rapporto
convenzionale  con  le unita' sanitarie locali mediante la stipula di
accordi collettivi nazionali tra le delegazioni  del  Governo,  delle
regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative,  in  campo
nazionale, delle categorie interessate;
  Visto l'art. 9 della  legge  23  marzo  1981,  n.  93,  concernente
disposizioni  integrative  della  legge  3  dicembre  1971,  n. 1102,
recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha  integrato
la  suddetta  delegazione  con i rappresentanti designati dall'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM) in rappresentanza
delle  comunita'  montane  che  hanno  assunto  funzione  di   unita'
sanitarie locali;
  Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio
del  diritto  di  sciopero  nei  servizi  pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona  costituzionalmente  tutelati.
Istituzione  della  commissione  di  garanzia  sull'attuazione  della
legge;
  Preso atto che e' stato stipulato un accordo  collettivo  nazionale
di  durata triennale per la disciplina dei rapporti con gli psicologi
ambulatoriali, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della citata  legge
n. 833 del 1978;
  Udito  il  parere  n.  106/91 del 12 settembre 1991 con il quale il
Consiglio di Stato in adunanza generale ha precisato che  sulla  base
del  disposto  di cui agli articoli 48, secondo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e 17, comma 1,  lettera  d),  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, gli accordi collettivi nazionali sottoscritti ai
sensi  dell'art  48,  primo  comma,  della legge 23 dicembre 1978, n.
833, sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica,
su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il parere del
Consiglio di Stato;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 19 dicembre 1991;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 27 febbraio 1992;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                                EMANA
                      il seguente regolamento:
  E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la  disciplina
dei  rapporti  con gli psicologi ambulatoriali, sottoscritto ai sensi
dell'art. 48 della legge 23 dicembre  1978,  n.  833,  riportato  nel
testo allegato, vistato dal proponente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 13 marzo 1992
                               COSSIGA
                     ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti, il 3 aprile 1992
  Atto di Governo, registro n. 85, foglio n. 20