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LEGGE 27 marzo 1992, n. 257

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

note: Entrata in vigore della legge: 28-4-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal: 29-12-1998
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               ART. 1. 
                              Finalita' 
   1. La presente  legge  concerne  l'estrazione,  l'mportazione,  la
lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il  trattamento
e lo smaltimento, nel territorio  nazionale,  nonche'  l'esportazione
dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta  norme  per  la
dismissione dalla produzione  e  dal  commercio,  per  la  cessazione
dell'estrazione,     dell'importazione,      dell'esportazione      e
dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per
la realizzazione di misure di decontaminazione e  di  bonifica  delle
aree  interessate  dall'inquinamento  da  amianto,  per  la   ricerca
finalizzata alla  individuazione  di  materiali  sostitutivi  e  alla
riconversione produttiva e  per  il  controllo  sull'inquinamento  da
amianto. 
   2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione,  l'esportazione,  la
commercializzazione e  la  produzione  di  amianto,  di  prodotti  di
amianto o di prodotti  contenenti  amianto.  ((Previa  autorizzazione
espressa d'intesa fra i Ministri dell'ambiente,  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e della sanita', e' ammessa la deroga ai
divieti di cui al presente articolo per una quantita' massima di  800
chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto  sotto  forma
di treccia o  di  materiale  per  guarnizioni  non  sostituibile  con
prodotti equivalenti disponibili. Le imprese  interessate  presentano
istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
che dispone, con proprio  provvedimento,  la  ripartizione  pro-quota
delle  quantita'  sopra  indicate,  nonche'  determina  le  modalita'
operative conformandosi alle indicazioni  della  commissione  di  cui
all'articolo 4)). (4) 
    
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AGGIORNAMENTO (4) 
La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che
la disposizione di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo  1  ha
efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore
della suddetta legge.