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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1992, n. 246

Regolamento recante norme per la liquidazione delle pensioni dei dipendenti della Cassa depositi e prestiti.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/04/1992
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Testo in vigore dal: 10-4-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1973,
n.  1092,  concernente l'approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
Stato;
  Visto  l'art.  13,  primo  comma,  del decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 1986, n.  138,  che  autorizza  a  modificare  o
integrare le disposizioni del decreto stesso con norme regolamentari,
nel   rispetto  dei  criteri  indicati  all'art.  1  della  legge  di
delegazione 7 agosto  1985,  n.  428,  in  materia  di  procedure  di
ordinazione e pagamento delle pensioni;
  Vista  la  legge  13  maggio  1983,  n.  197,  recante norme per la
ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti;
  Visto il primo comma dell'art. 17 della legge 23  agosto  1988,  n.
400,   concernente   la   disciplina   dell'attivita'  di  Governo  e
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 21 novembre 1991;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 gennaio 1992 in  parziale  difformita'  dal  predetto
parere  per  quanto  concerne la integrazione del regolamento con una
clausola di salvaguardia delle  competenze  degli  uffici  periferici
dell'Amministrazione  del tesoro, ritenuta necessaria per esigenze di
certezza del procedimento;
  Sulla proposta del Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta'
e la  liquidazione  del  trattamento  di  quiescenza  riguardanti  il
personale  dipendente  della  Cassa depositi e prestiti sono disposte
con unico atto del direttore generale della Cassa  medesima,  secondo
le  modalita'  stabilite  dai primi due commi dell'art. 155 del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato, approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituito dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138.
  2.  L'atto di cui al comma 1 e' trasmesso, entro il termine fissato
dal terzo comma dell'art. 155 dinanzi citato alla ragioneria centrale
del Ministero del tesoro, che provvede agli  adempimenti  di  cui  ai
successivi commi quarto e quinto dello stesso articolo.
  3.  Alla  ragioneria  centrale  del  Ministero del tesoro sono pure
trasmessi gli atti  relativi  al  riscatto  di  servizi  ai  fini  di
quiescenza  riguardanti il personale della Cassa depositi e prestiti,
per il successivo inoltro alla Corte dei conti, ai fini del riscontro
di legittimita' previsto dall'art. 18 del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  di  detta  Corte,  approvato  con  regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             - Il testo dell'art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 138/1986
          (Parziale  attuazione  della delega di cui alle lettere a),
          b) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7  agosto
          1985, n. 428, in materia di semplificazione delle procedure
          relative  al  pagamento  di  stipendi  e  pensioni)  e'  il
          seguente:  "1.  Le  disposizioni  contenute  nel   presente
          decreto riguardanti le procedure di ordinazione e pagamento
          di  stipendi,  pensioni  ed  altri  assegni  possono essere
          modificate  o  integrate  con  norme   regolamentari,   nel
          rispetto  dei  criteri  indicati  nell'art. 1 della legge 7
          agosto 1985, n. 428".
             Il  testo  dell'art.   1   della   legge   n.   428/1985
          (Semplificazione  e  snellimento delle procedure in materia
          di stipendi, pensioni ed  altri  assegni;  riorganizzazione
          delle  direzioni provinciali del tesoro e istituzione della
          Direzione  generale  dei  servizi  periferici  del  tesoro;
          adeguamento      degli      organici      del     personale
          dell'amministrazione centrale e  periferica  del  Ministero
          del  tesoro  e del personale amministrativo della Corte dei
          conti), soprarichiamato, e' il seguente:
             "Art.  1  (Delega  al  Governo).  -  Il  Governo   della
          Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data
          di  entrata in vigore della presente legge, su proposta del
          Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria
          per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento
          delle   disposizioni   e   degli   ordinamenti    contabili
          attualmente  vigenti in materia di procedure di ordinazione
          e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni.
             Tali norme devono  ispirarsi  ai  seguenti  princi'pi  e
          criteri direttivi:
               a) semplificare e snellire le procedure di ordinazione
          e  pagamento della spesa statale eliminando le duplicazioni
          di competenze, di controlli e di adempimenti che non  siano
          strettamente   essenziali   a   garanzia  dei  diritti  dei
          cittadini e per la tutela degli  interessi  della  pubblica
          amministrazione;  e, ferme restando, in ogni caso, le altre
          funzioni della Corte dei conti, estendere la sottoposizione
          a controllo successivo  dei  titoli  di  spesa  relativi  a
          stipendi  ed  altri assegni fissi e a pensioni provvisorie,
          emessi dalle amministrazioni centrali, rendendo disponibili
          i dati necessari a detto controllo  attraverso  il  sistema
          informativo;
               b)  accelerare  la  liquidazione  delle  pensioni  dei
          dipendenti  dello  Stato   prevedendo   la   determinazione
          mediante  decreto  del  Ministro  del  tesoro  di  rigorose
          scadenze entro le quali le amministrazioni di  appartenenza
          devono  trasmettere,  quando  necessario,  agli  uffici del
          Tesoro i provvedimenti e i dati di competenza e  prevedendo
          altresi',  in  caso di inosservanza delle scadenze medesime
          da parte dei dipendenti, la responsabilita'  amministrativa
          e  contabile  dei  medesimi  in  relazione  al  rilievo che
          l'intervento  di  ciascuno   ha   nell'espletamento   degli
          adempimenti relativi;
               c)  adeguare  la  normativa vigente sulla contabilita'
          pubblica all'evoluzione  della  tecnologia,  tenendo  conto
          delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione
          automatica dei dati;
               d)  semplificare i sistemi di pagamento degli stipendi
          al  personale,  anche  attraverso  l'emissione  di  assegni
          speciali   di  Stato,  e  il  sistema  di  pagamento  delle
          pensioni, autorizzandone, a domanda, anche l'accreditamento
          in conto corrente bancario;
               e) prevedere, in conformita' ai  princi'pi  e  criteri
          direttivi  sopra  delineati, che le norme che verranno ema-
          nate in attuazione della delega di cui al primo  comma  del
          presente  articolo in materia di procedure di ordinazione e
          pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni,  potranno
          essere  successivamente  modificate  o  integrate con norme
          regolamentari.
             Il Governo della  Repubblica  e'  altresi'  delegato  ad
          emanare,  entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge, su proposta del Ministro del  tesoro,
          norme  aventi  valore  di  legge  ordinaria  riguardanti il
          funzionamento delle  direzioni  provinciali  del  Tesoro  e
          degli  uffici  di cui al successivo art. 7, per definire le
          specifiche responsabilita' amministrative:
               a) dei direttori provinciali del Tesoro e degli  altri
          dirigenti  preposti  agli  uffici nonche' del personale che
          opera nella fase di ordinazione della spesa,  in  relazione
          al    rilievo    che    l'intervento    di    ciascuno   ha
          nell'espletamento del servizio;
               b) dei dirigenti del settore  dell'informatica  e  del
          relativo    personale    nell'ambito    delle    rispettive
          attribuzioni, in relazione al rilievo che  l'intervento  di
          ciascuno  ha  nell'espletamento  degli adempimenti relativi
          alla programmazione e all'elaborazione dei dati".
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             - L'art. 155 del testo unico delle norme sul trattamento
          di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
          approvato  con  D.P.R.  n.   1092/1973,   come   sostituito
          dall'art. 5 del D.P.R. n.  138/1986, e' cosi' formulato:
             "Art.  155 (Cessazione dal servizio per limiti di eta').
          - La cessazione dal servizio per raggiungimento del  limite
          di  eta'  e  la  liquidazione del trattamento di quiescenza
          sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico
          decreto.
             Nello stesso decreto di liquidazione sono  indicate,  ai
          fini  della  riversibilita'  della pensione, le generalita'
          del coniuge e dei figli minorenni.
             Il provvedimento e' trasmesso ai  competenti  organi  di
          controllo  almeno  sei  mesi  prima  del raggiungimento del
          limite di eta'.
             Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento,  la  competente
          ragioneria  invia  copia  del  decreto di cui ai precedenti
          commi alla direzione provinciale del Tesoro per il puntuale
          inizio dei pagamenti, indicandovi il numero  di  iscrizione
          da attribuire alla partita di pensione.
             La medesima ragioneria trasmette altresi' alla Corte dei
          conti,  per il controllo di competenza, il provvedimento di
          cui al precedente  terzo  comma  unitamente  alla  relativa
          documentazione.
             La  direzione provinciale del Tesoro, ricevuta copia del
          decreto di concessione della pensione, procede all'apertura
          della relativa partita di spesa fissa sulla  quale  dispone
          il pagamento del trattamento economico sulla base di quanto
          previsto  nel  provvedimento  stesso.  Nel  caso  in  cui i
          pagamenti disposti in base a tali atti risultino errati, si
          fa luogo al conguaglio a credito o a debito.
             All'atto  della  cessazione  dal  servizio,  copia   del
          decreto  di liquidazione e' cosegnata dal capo dell'ufficio
          al titolare, che ne rilascia ricevuta.
             Qualora  non  sia  possibile  per  eccezionali  motivati
          impedimenti   predisporre   il  provvedimento  nei  termini
          stabiliti  dal  terzo  comma  del  presente  articolo,   e'
          autorizzata  la  corresponsione del trattamento provvisorio
          con le procedure di cui al successivo art.  162".
             - L'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
          della  Corte  dei  conti,  approvato con R.D. n. 1214/1934,
          nella formulazione vigente, cosi' recita:
             "Art. 18. - Sono presentati alla Corte per il visto e la
          registrazione tutti i decreti  con  i  quali  si  approvano
          contratti  per importo superiore a lire 4 milioni 800.000 e
          quelli con i  quali  si  autorizzano  altre  spese  per  un
          importo   superiore   a   lire  2  milioni  400.000  quando
          l'autorizzazione  non   sia   contemporanea   all'emissione
          dell'ordine  di  pagamento. Sono pure presentati alla Corte
          tutti gli atti  di  nomina,  promozione  o  cessazione  dal
          servizio  degli impiegati ed agenti e quelli con i quali si
          conferiscono  stipendi  ed  altri  assegni  continuativi  a
          carico dello Stato.
             Sui  decreti relativi alla liquidazione definitiva delle
          pensioni, assegni e  indennita'  di  quiescenza,  la  Corte
          esercita  il  riscontro  di  legittimita',  accertando  che
          sussistano le condizioni stabilite  dalle  leggi,  sia  per
          l'acquisto  del  diritto  che  per  la  natura  e la misura
          dell'assegno  liquidato  e  per  il  relativo  godimento  e
          pagamento.
             Sono  anche  sottoposti  al  riscontro di legittimita' i
          decreti con i quali si provvede al riscatto dei servizi  ai
          fini di quiescenza.
             L'apprezzamento  circa  la  causa di servizio, e, se del
          caso, circa  le  condizioni  economiche  richieste  per  il
          diritto  a  pensione privilegiata, e' insindacabile in sede
          di riscontro di legittimita'".