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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1992, n. 230

Regolamento di attuazione delle direttive CEE 79/109, 79/111, 80/219, 80/1098, 80/1099, 80/1274, 82/893, 83/646, 84/336, 85/586, 87/489 e 88/406, concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, tenuto anche conto delle direttive 84/643, 90/422 e 90/423.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-4-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

   Visto l'art. 87 della Costituzione;
   Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;
   Vista  la  legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  ed in particolare
l'allegato C;
   Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;
   Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397;
   Ritenuto   di   dover   emanare  le  disposizioni  occorrenti  per
assicurare   l'attuazione  delle  direttive  79/109/CEE,  79/111/CEE,
80/219/CEE,   80/1098/CEE,   80/1099/CEE,   80/1274/CEE,  82/893/CEE,
83/646/CEE, 84/336/CEE, 85/586/CEE, 87/489/CEE, 88/406/CEE in materia
di  scambi  intracomunitari  di  animali della specie bovina e suina,
tenuto   conto   anche   delle  direttive  84/643/CEE,  90/422/CEE  e
90/423/CEE;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 luglio 1991;
   Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
   Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 23 gennaio 1992;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 1992;
   Sulla  proposta  del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie;

                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

   1.  All'art. 2, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397, e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  le lettere e) ed i) sono
sostituite dalle seguenti:
    "  e)  allevamento  bovino  ufficialmente  indenne da brucellosi:
l'allevamento   bovino   che   risponde   alle   condizioni  indicate
nell'allegato A, capitolo II lettera A, punti 1 o 1- bis;
     i)  zona  indenne da epizoozia: la zona di un diametro di 20 km,
entro  la  quale,  secondo accertamenti ufficiali, non si e' avuto da
almeno trenta giorni prima del carico:
     1)  per  gli  animali  della  specie  bovina: alcun caso di afta
epizootica;
     2)  per  gli  animali  della  specie  suina:  alcun caso di afta
epizootica,  di  peste  suina, di malattia vescicolare dei suini o di
paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen);".
   2.  All'art.  2,  primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397,
sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
    "  n)  regione: parte del territorio di superficie minima di 2000
km(Elevato  al  Quadrato)  e  comprendente  almeno una delle seguenti
circoscrizioni amministrative:

        - per il Belgio: Province/Provincie,
        - per la Germania: Regierungbezirk,
        - per la Danimarca: Amt o isola,
        - per la Francia: Departement,
        - per l'Italia: Provincia,
        - per il Lussemburgo:
        - per i Paesi Bassi: Provincie,
        - per il Regno Unito:
        - per l'Inghilterra, il Galles
        e l'Irlanda del Nord: County,
        - per la Scozia: District o Island Area,
        - per l'Islanda: County;
    o) azienda ufficialmente indenne da peste suina, un'azienda:
     1) in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli
ultimi dodici mesi;
     2)  in  cui  non  sono  presenti suini vaccinati contro la peste
suina negli ultimi dodici mesi;
     3)  in  cui  la  vaccinazione contro la peste suina non e' stata
autorizzata da almeno dodici mesi;
     4)  che  si trovi al centro di una zona con un raggio di 2 km in
cui  la  peste  suina,  non  sia  stata accertata almeno negli ultimi
dodici mesi;
     p)  Stato membro o regione ufficialmente indenne da peste suina,
uno Stato membro o una regione:
     1) in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli
ultimi dodici mesi;
     2)  in  cui  la  vaccinazione contro la peste suina non e' stata
autorizzata da almeno dodici mesi;
     3)  in  cui  le aziende non presentano suini vaccinati contro la
peste suina negli ultimi dodici mesi;
     q)  Stato  membro, regione o azienda indenne da peste suina, uno
Stato  membro,  una regione o un'azienda in cui non si sono accertati
casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi;
     r)   allevamento   indenne   da  leucosi  bovina  enzootica:  un
allevamento  che  soddisfa  le  condizioni  previste  all'allegato G,
capitolo I, lettera A;
     s)  Stato  membro o regione indenne da leucosi bovina enzootica:
una  regione  o  uno  Stato  membro  che soddisfa i requisiti fissati
nell'allegato G, capitolo I, lettera B.".