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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1991, n. 453

Regolamento di attuazione dell'art. 31 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, in materia di trasporti postali urbani.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/3/1992
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 26-3-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente  norme
sull'amministrazione  del  patrimonio  e  sulla contabilita' generale
dello Stato;
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n.  827,  con  il  quale  e'
stato approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
per la contabilita' generale
dello Stato;
  Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, concernente il
nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi,
convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;
  Visto il regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, con il quale e' stato
approvato il regolamento per l'amministrazione e per la  contabilita'
delle poste e dei telegrafi;
  Visto  il  decreto ministeriale 24 maggio 1985 istitutivo dell'albo
nazionale dei  fornitori  di  beni  e  servizi  con  annessa  tabella
merceologica   presso   l'Amministrazione   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni,  pubblicato  nel  3  supplemento  al   Bollettino
ufficiale   n.   1/1986   del   Ministero   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni;
  Visto il decreto ministeriale 18 marzo  1987  istitutivo  dell'albo
delle  ditte  per il servizio di trasporto urbano e interurbano degli
effetti postali e di scambio degli stessi nell'ambito delle  stazioni
delle  FF.SS.,  pubblicato nel 2 supplemento al Bollettino ufficiale
n. 15/1987 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 25 ottobre 1989, n. 355, e, in  particolare,  l'art.
31,  il  quale  prevede  che  per  l'effettuazione  del  servizio dei
trasporti postali urbani nelle localita' di cui  all'elenco  allegato
alla  legge  stessa  l'Amministrazione  e'  autorizzata  a  stipulare
contratti a trattativa privata con imprese o societa' cooperative  di
trasporti   postali  costituite  prevalentemente  tra  soggetti  gia'
dipendenti dalle  aziende  che  risultino  appaltatrici  dei  servizi
medesimi  alla  data  di  entrata  in  vigore della legge e che detta
costituzione deve avvenire prima della scadenza dei contratti  e  con
iscrizione     all'albo     dei    trasportatori    postali    tenuto
dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
  Visto   il   parere   favorevole   espresso   dal   consiglio    di
amministrazione  delle  poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza
del 24 luglio 1990;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 20 dicembre 1990;
  Udito  il  parere  reso  dalla prima sezione del Consiglio di Stato
nell'adunanza del 10 luglio 1991;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 4 dicembre 1991;
  Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai fini
del  riappalto  dei servizi di cui all'art. 31 della legge 25 ottobre
1989, n. 355, tratta con le imprese appaltatrici cessanti che abbiano
mantenuto  alle  proprie  dipendenze  la  prevalenza  dei  lavoratori
addetti  al  servizio  con riferimento alla data di entrata in vigore
della medesima legge n. 355 del 1989 o con  le  societa'  cooperative
costituitesi  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  predetto art. 31;
relativamente alle societa' cooperative devono essere soddisfatte  le
seguenti condizioni:
    a)  la  cooperativa  deve  risultare legalmente costituita almeno
sessanta giorni  prima  della  scadenza  del  contratto  relativo  al
servizio  da  appaltare  e la maggioranza dei dipendenti dell'impresa
cessante devono risultare soci promotori della cooperativa stessa;
    b)  la  cooperativa,  cinquanta  giorni  prima  della   succitata
scadenza  contrattuale,  deve  presentare  alla  competente direzione
provinciale p.t. la domanda di affidamento del servizio a  trattativa
privata,  corredata di tutti i documenti attestanti l'avvenuta legale
costituzione;
    c) la  societa'  cooperativa,  nell'accettare  le  condizioni  di
ordine    tecnico-economico    poste    dall'Amministrazione,    deve
espressamente impegnarsi all'acquisto degli autofurgoni previsti  dal
programma contrattuale ed a comprovarlo all'atto della stipula.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             -  Per  il testo dell'art. 31 della legge n. 355/1989 si
          veda in nota alle premesse.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  31  della legge n.
          355/1989:
             "Art. 31. -  1.  Per  l'effettuazione  del  servizio  di
          trasporti   postali   urbani   nelle   localita'   di   cui
          all'allegato elenco, l'Amministrazione delle poste e  delle
          telecomunicazioni  e'  autorizzata  a stipulare contratti a
          trattativa privata con imprese o  societa'  cooperative  di
          trasporti  postali  costituite prevalentemente tra soggetti
          gia' dipendenti dalle aziende  che  risultino  appaltatrici
          dei  servizi  medesimi alla data di entrata in vigore della
          presente legge.  Detta  costituzione  deve  avvenire  prima
          della  scadenza dei contratti e con iscrizione all'albo dei
          trasportatori  postali  tenuto  dall'Amministrazione  delle
          poste e delle telecomunicazioni.
             2. Il nuovo contratto puo' essere stipulato a trattativa
          privata  per  un periodo massimo di nove anni dalla data di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  alle  medesime
          condizioni   del  contratto  in  scadenza,  aumentate,  nel
          massimo, della percentuale di variazione dell'indice  ISTAT
          sul  costo  della vita riferito all'anno precedente e degli
          importi contrattualmente dovuti  per  eventuali  variazioni
          all'organizzazione".
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il testo dell'art. 31 della legge n. 355/1989 si
          veda in nota alle premesse.