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LEGGE COSTITUZIONALE 6 marzo 1992, n. 1

Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto.

note: Entrata in vigore della legge: 24/3/1992
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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal: 24-3-1992
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la 
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; 
  Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge costituzionale: 
                               Art. 1. 
  1. L'articolo 79 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge 
deliberata a maggioranza dei due terzi  dei  componenti  di  ciascuna
Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. 
  La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine 
per la loro applicazione. 
  In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati 
commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge". 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, 
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 6 marzo 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
    

          AVVERTENZA:
                 La preventiva pubblicazione del testo della presente
            legge costituzionale, prevista dall'art. 3 della legge 25
            maggio 1970, n. 352, e' avvenuta nella Gazzetta Ufficiale
          - serie generale - n. 280 del 29 novembre 1991.