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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1992, n. 218

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi, sottoscritto in data 31 gennaio 1991 e perfezionato in data 9 gennaio 1992.

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Testo in vigore dal: 24-3-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  istitutiva
del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina
del trattamento  economico  e  normativo  del  personale  a  rapporto
convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la  stipula  di
accordi collettivi nazionali tra le delegazioni  del  Governo,  delle
regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative,  in   campo
nazionale, delle categorie interessate; 
  Visto l'art. 9 della  legge  23  marzo  1981,  n.  93,  concernente
disposizioni integrative  della  legge  3  dicembre  1971,  n.  1102,
recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha  integrato
la suddetta delegazione con i  rappresentanti  designati  dall'Unione
nazionale delle comunita' enti  montani  (UNCEM),  in  rappresentanza
delle  comunita'  montane  che  hanno  assunto  funzione  di   unita'
sanitarie locali; 
  Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio
del diritto di sciopero  nei  servizi  pubblici  essenziali  e  sulla
salvaguardia dei diritti della persona  costituzionalmente  tutelati.
Istituzione  della  commissione  di  garanzia  sull'attuazione  della
legge; 
  Preso atto che e' stato stipulato un accordo  collettivo  nazionale
per la disciplina dei rapporti con i medici  addetti  alle  attivita'
della medicina dei servizi, sottoscritto ai sensi dell'art. 48  della
citata legge n. 833 del 1978, con scadenza al 30 giugno 1991; 
  Udito il parere n. 2017/91 del 12 settembre 1991 con  il  quale  il
Consiglio di Stato in adunanza generale ha precisato che  sulla  base
del disposto di cui agli articoli 38, secondo comma, della  legge  23
dicembre 1978, n. 833, e 17, comma 1,  lettera  d),  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, gli accordi collettivi nazionali sottoscritti ai
sensi dell'art. 48, primo comma, della legge  23  dicembre  1978,  n.
833, sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica,
su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  previa
deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il  parere  del
Consiglio di Stato; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 19 dicembre 1991; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 gennaio 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
                               EMANA: 
                      il seguente regolamento: 
  E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la  disciplina
dei rapporti con i medici addetti alle attivita' della  medicina  dei
servizi, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge  23  dicembre
1978, n. 833, riportato nel testo allegato, vistato dal proponente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 14 febbraio 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 febbraio 1992 
  Registro n. 85 Atti di Governo, foglio n. 5 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
            Note alle premesse: 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            -  Il  testo  dell'art.  48  della  legge   n.   833/1978
          (Istituzione  del  Servizio  sanitario  nazionale),  e'  il
          seguente: 
            "Art.  48  (Personale  a   rapporto   convenzionale).   -
          L'uniformita' del trattamento  economico  e  normativo  del
          personale sanitario a rapporto convenzionale  e'  garantita
          sull'intero territorio  nazionale  da  convenzioni,  aventi
          durata  triennale,  del   tutto   conformi   agli   accordi
          collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e
          l'Associazione nazionale dei comuni italiani  (ANCI)  e  le
          organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative  in
          campo nazionale di ciascuna categoria. La  delegazione  del
          Governo, delle regioni e dell'ANCI  per  la  stipula  degli
          accordi  anzidetti  e'   costituita   rispettivamente   dai
          Ministri della  sanita',  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale e del tesoro, da  cinque  rappresentanti  designati
          dalle regioni attraverso la commissione  interregionale  di
          cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da  sei
          rappresentanti designati dall'ANCI. 
            L'accordo nazionale di cui al comma  precedente  e'  reso
          esecutivo con decreto del Presidente della  Repubblica,  su
          proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri.  I
          competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla
          pubblicazione del suddetto decreto  i  necessari  e  dovuti
          atti deliberativi. 
            Gli accordi collettivi nazionali di cui  al  primo  comma
          devono prevedere: 
             1)  il  rapporto  ottimale  medico-assistibili  per   la
          medicina generale e quella pediatrica di libera scelta,  al
          fine di determinare il numero dei  medici  generici  e  dei
          pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in  ogni
          unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto  di  libera
          scelta del medico per ogni cittadino; 
             2) l'istituzione e i criteri di  formazione  di  elenchi
          unici per i  medici  generici,  per  i  pediatri,  per  gli
          specialisti convenzionati esterni e per gli  specialisti  e
          generici ambulatoriali; 
             3) l'accesso  alla  convezione,  che  e'  consentito  ai
          medici  con  rapporto  di  impiego  continuativo  a   tempo
          definito; 
             4)  la  disciplina  delle   incompatibilita'   e   delle
          limitazioni del rapporto convenzionale  rispetto  ad  altre
          attivita'  mediche,  al  fine  di  favorire   la   migliore
          distribuzione del lavoro medico e la  qualificazione  delle
          prestazioni; 
             5) il numero massimo degli assistiti per ciascun  medico
          generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia  ed
          il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti
          e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni  di
          lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi  che
          derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti
          o  delle  ore;  il  divieto  di  esercizio   della   libera
          professione nei  confronti  dei  propri  convenzionati;  le
          attivita'  libero-professionali   incompatibili   con   gli
          impegni assunti nella  convenzione.  Eventuali  deroghe  in
          aumento al numero massimo degli assistiti e  delle  ore  di
          servizio  ambulatoriale  potranno  essere  autorizzate   in
          relazione a particolari sistuazioni locali e per  un  tempo
          determinato  dalle   regioni,   previa   domanda   motivata
          all'unita' sanitaria locale; 
             6)   l'incompatibilita'   con   qualsiasi    forma    di
          cointeressenza diretta o indiretta o con qualsiasi rapporto
          di  interesse  con  case  di  cura  private   e   industrie
          farmaceutiche. Per quanto invece  attiene  al  rapporto  di
          lavoro si applicano le norme previste dal precedente  punto
          4); 
             7)  la  differenziazione  del  trattamento  economico  a
          seconda della quantita' e qualita' del lavoro  prestato  in
          relazione  alle  funzioni  esercitate  nei  settori   della
          prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate  a  tal
          fine  tariffe  socio-sanitarie  costituite,  per  i  medici
          generici e per i pediatri di libera scelta, da un  compenso
          globale annuo per  assistito;  e,  per  gli  specialisti  e
          generici ambulatoriali, da  distinti  compensi  commisurati
          alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e  al
          tipo e al numero delle prestazioni  effettuate  presso  gli
          ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di  libera
          scelta    potranno    essere    previste     nell'interesse
          dell'assistenza forme integrative di remunerazione; 
             8) le  forme  di  controllo  sull'attivita'  dei  medici
          convenzionati, nonche' le ipotesi di  infrazione  da  parte
          dei medici degli obblighi derivanti dalla  convenzione,  le
          conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del  rapporto
          convenzionale, e il procedimento per la  loro  irrogazione,
          salvaguardando  il  principio  della  contestazione   degli
          addebiti  e  fissando  la   composizione   di   commissioni
          paritetiche di disciplina; 
             9) le forme di incentivazione dei  medici  convenzionati
          residenti in zone  particolarmente  disagiate,  anche  allo
          scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale
          dei medici; 
             10)  le   modalita'   per   assicurare   l'aggiornamento
          obbligatorio professionale dei medici convenzionati; 
             11)  le  modalita'   per   assicurare   la   continuita'
          dell'assistenza anche in assenza o impedimento  del  medico
          tenuto alla prestazione; 
             12) le forme di collaborazione fra i medici,  il  lavoro
          medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la
          partecipazione dei medici a programmi di prevenzione  e  di
          educazione sanitaria; 
             13) la collaborazione dei medici, per la parte  di  loro
          competenza alla compilazione di libretti sanitari personali
          di rischio. 
            I  criteri  di  cui  al  comma  precedente,   in   quanto
          applicabili, si estendono alle  convenzioni  con  le  altre
          categorie  non  mediche  di  operatori  professionali,   da
          stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma
          del presente articolo. 
            Gli  stessi  criteri,  per  la  parte   compatibile,   si
          estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni
          specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti
          da enti o istituti privati convenzionati con la regione. 
            Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano
          anche alle convenzioni da stipulare da parte  delle  unita'
          sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28. 
            E'  nullo  qualsiasi   atto,   anche   avente   carattere
          integrativo, stipulato con organizzazioni  professionali  o
          sindacali per la  disciplina  dei  rapporti  convenzionali.
          Resta la facolta' degli organi  di  gestione  delle  unita'
          sanitarie  locali  di  stipulare  convenzioni  con   ordini
          religiosi per l'espletamento di  servizi  nelle  rispettive
          strutture. 
            E'  altresi'  nulla  qualsiasi  convenzione  con  singoli
          appartenenti alle categorie di cui  al  presente  articolo.
          Gli atti  adottati  in  contrasto  con  la  presente  norma
          comportano    la    responsabilita'     personale     degli
          amministratori. 
            Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i  collegi
          professionali nel corso delle  trattative  per  la  stipula
          degli   accordi   nazionali   collettivi   riguardanti   le
          rispettive categorie,  partecipano  in  modo  consultivo  e
          limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli
          adempimenti che saranno ad essi affidati  dalle  convezioni
          uniche. 
            Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti  a  dare
          esecuzione ai compiti che saranno ad essi  demandati  dalle
          convenzioni uniche. Sono altresi' tenuti a  valutare  sotto
          il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli
          albi professionali che  si  siano  resi  inadempienti  agli
          obblighi convenzionali,  indipendentemente  dalle  sanzioni
          applicabili a norma di convenzione. 
            In caso di grave inosservanza delle disposizioni  di  cui
          al comma precedente,  la  regione  interessata  provvede  a
          farne  denuncia  al  Ministro  della  sanita'  e  a   darne
          informazione contemporaneamente alla competente federazione
          nazionale dell'ordine. Il Ministro della  sanita',  sentita
          la  suddetta  federazione,  provvede  alla  nomina  di   un
          commissario,   scelto   tra    gli    iscritti    nell'albo
          professionale della provincia, per il compimento degli atti
          cui l'ordine provinciale non ha dato corso. 
            Sino a quando non sara' riordinato con legge  il  sistema
          previdenziale  relativo  alle  categorie  professionistiche
          convenzionate, le convenzioni di cui al  presente  articolo
          prevedono la determinazione  della  misura  dei  contributi
          previdenziali e le modalita' del loro versamento  a  favore
          dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre  1976,
          pubblicato nel supplemento alla  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica n. 289 del 28 ottobre 1976". 
            -  Il  testo  dell'art.  9   della   legge   n.   93/1981
          (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre  1971,  n.
          1102, recante nuove norme per lo sviluppo  della  montagna)
          e' il seguente: 
            "Art. 9 (Partecipazione dei rappresentanti dell'UNCEM). -
          Alla  stipulazione  dell'accordo  nazionale  unico  di  cui
          all'art. 47 e delle convenzioni di cui  all'art.  48  della
          legge 23 dicembre  1978,  n.  833,  partecipano  anche  due
          rappresentanti designati dall'UNCEM in rappresentanza delle
          comunita' montane che  hanno  assunto  funzioni  di  unita'
          sanitaria locale ai sensi dell'art. 15, terzo comma,  punto
          c), della predetta legge". 
            - Il comma 1, lettera d), dell'art.  17  della  legge  n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          prevede che con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta giorni  dalla  richiesta,  possano  essere  emanati
          regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce
          che   gli   anzidetti   regolamenti   debbano   recare   la
          denominazione  di  "regolamento",  siano  adottati   previo
          parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.