stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 febbraio 1992, n. 211

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

note: Entrata in vigore della legge: 21-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2002)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-1-1999
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Ai fini dello sviluppo del trasporto pubblico nelle aree  urbane
e per favorire l'installazione di  sistemi  di  trasporto  rapido  di
massa a guida vincolata in sede propria e  di  tramvie,  a  contenuto
tecnologico innovativo atti a migliorare in tali aree la mobilita'  e
le condizioni ambientali, possono  avvalersi  dei  benefici  previsti
dalla presente  legge  le  citta'  metropolitane,  nonche'  i  comuni
individuati, su proposta delle regioni interessate, dal Ministro  per
i problemi delle  aree  urbane,  di  concerto  con  il  Ministro  dei
trasporti, sulla  base  delle  indicazioni  del  piano  generale  dei
trasporti e, ove esistenti ed aggiornati,  dei  piani  regionali  dei
trasporti. 
  (( 1-bis. Le disposizioni della presente legge si  applicano  anche
ai sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a  fune  nonche'
ai sistemi urbani di connessione quali ascensori e tapis roulant )). 
  2. Qualora le regioni non formulino le proposte di cui al  comma  1
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, i comuni possono essere individuati dal Ministro  per
i problemi delle  aree  urbane,  di  concerto  con  il  Ministro  dei
trasporti, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (1) 
    
-------------------

    
AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte costituzionale con sentenza 5-19 novembre 1992, n. 462 (in
G.U. 1a s. s. 25/11/1992, n.  49)  ha  dichiarato  la  illegittimita'
costituzionale del secondo comma del presente articolo " nella  parte
in cui non prevede che il  potere  sostitutivo  del  Ministro  per  i
problemi delle aree urbane sia esercitato, in caso di  inerzia  delle
regioni o delle province autonome, previa richiesta  alle  stesse  di
pronunciarsi positivamente o negativamente, entro un congruo termine,
in ordine alla proposta di individuazione dei comuni interessati agli
interventi previsti dalla legge stessa".