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LEGGE 25 febbraio 1992, n. 210

Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

note: Entrata in vigore della legge: 21-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/09/2023)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 28-9-2023
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Chiunque abbia riportato, a causa di  vaccinazioni  obbligatorie
per legge o  per  ordinanza  di  una  autorita'  sanitaria  italiana,
lesioni o  infermita',  dalle  quali  sia  derivata  una  menomazione
permanente della integrita' psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo
da parte dello Stato, alle condizioni  e  nei  modi  stabiliti  dalla
presente legge. (3) (4) (5) (6) (12) (14) (15) ((19)) 
  1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei
modi stabiliti dalla presente  legge,  anche  a  coloro  che  abbiano
riportato  lesioni  o  infermita',  dalle  quali  sia  derivata   una
menomazione permanente della integrita' psico-fisica, a  causa  della
vaccinazione anti SARS-CoV-2  raccomandata  dall'autorita'  sanitaria
italiana. 
  2. L'indennizzo di cui al comma 1  spetta  anche  ai  soggetti  che
risultino   contagiati   da   infezioni   da   HIV   a   seguito   di
somministrazione di sangue e suoi derivati,  nonche'  agli  operatori
sanitari che, in occasione e durante il servizio,  abbiano  riportato
danni permanenti alla integrita' psico-fisica conseguenti a infezione
contratta  a  seguito  di  contatto  con  sangue  e   suoi   derivati
provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. 
  3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresi' a coloro
che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali. (7)
(9) 
  4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone  non
vaccinate che abbiano riportato,  a  seguito  ed  in  conseguenza  di
contatto con persona vaccinata, i danni  di  cui  al  comma  1;  alle
persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro  ufficio  o
per potere accedere ad  uno  Stato  estero,  si  siano  sottoposte  a
vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie;
ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie  ospedaliere
che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie. (3) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 25 luglio 1997, n. 238 ha disposto: 
    - (con l'art. 1, comma 1) che "L'indennizzo di cui all'articolo 1
della  legge  25  febbraio  1992,  n.  210,  consiste   un   assegno,
reversibile per quindici anni, determinato nella misura di  cui  alla
tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata
dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n.  111.  L'indennizzo  e'
cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito  ed
e'  rivalutato  annualmente  sulla  base  del  tasso  di   inflazione
programmato."; 
    - (con l'art. 1, comma 2) che "Ai soggetti  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, anche nel  caso
in cui l'indennizzo  sia  stato  gia'  concesso,  e'  corrisposto,  a
domanda, per il periodo ricompreso tra  il  manifestarsi  dell'evento
dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, un assegno una tantum  nella
misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto
ai sensi del comma 1 del presente articolo e del  primo  periodo  del
presente comma, con esclusione di interessi  legali  e  rivalutazione
monetaria."; 
    - (con l'art. 1, comma 5) che "I soggetti di cui  all'articolo  1
della  legge  25  febbraio  1992,  n.  210,   sono   esentati   dalla
partecipazione  alla  spesa  sanitaria  di  cui  ai  commi  14  e  15
dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e  successive
modificazioni, nonche' dal pagamento della quota fissa per ricetta di
cui  al  comma  16  -ter  del   medesimo   articolo   8,   introdotto
dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  limitatamente
alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle
patologie previste dalla predetta legge n. 210 del 1992."; 
    - (con l'art. 1, comma 6) che "I benefici di  cui  alla  presente
legge spettano altresi' al coniuge che risulti contagiato da uno  dei
soggetti di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n.  210,
nonche' al figlio contagiato durante la gestazione.". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La Corte costituzionale con sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 27 (in
G.U.  1a  s.s.  4/03/1998,  n.  9)  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in  cui
non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite,
di   coloro   che   siano    stati    sottoposti    a    vaccinazione
antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959,
n.  695  (Provvedimenti  per  rendere   integrale   la   vaccinazione
antipoliomielitica)". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 14 ottobre 1999, n. 362 ha disposto (con l'art. 3,  comma  3)
che " L'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della  legge  25
febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a
coloro che si siano sottoposti a vaccinazione  antipoliomelitica  non
obbligatoria nel periodo di  vigenza  della  legge  30  luglio  1959,
n.695. I soggetti  danneggiati  devono  presentare  la  domanda  alla
azienda  unita'  sanitaria  locale  competente,  entro   il   termine
perentorio di quattro anni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La Corte costituzionale con la sentenza 9-16 ottobre 2000,  n.  417
(in G.U. 1a s.s. 18/10/2000, n. 43)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 1 del presente articolo, "nella parte in cui
non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite,
di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazioni antiepatite B,  a
partire dall'anno 1983". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La Corte costituzionale con sentenza 20-26 novembre  2002,  n.  476
(in G.U. 1a s.s. 4/12/2002, n.  48)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 3 del presente articolo, "nella parte in cui
non prevede che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche
agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e  durante  il
medesimo,  abbiano  riportato  danni   permanenti   alla   integrita'
psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di  contatto
con sangue  e  suoi  derivati  provenienti  da  soggetti  affetti  da
epatiti". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio-6  febbraio  2009,
n.  28  (in  G.U.  1a  s.s.   11/2/2009,   n.   6),   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del comma  3  del  presente  articolo
"nella parte in cui non prevede che  i  benefici  riconosciuti  dalla
legge  citata  spettino  anche  ai  soggetti  che  presentino   danni
irreversibili  derivanti  da   epatite   contratta   a   seguito   di
somministrazione di derivati del sangue". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 26 aprile 2012,  n.  107
(in G.U. 1a s.s. 2/5/2012, n. 18),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma  1,  della  legge  25  febbraio
1992, n.  210  (Indennizzo  a  favore  dei  soggetti  danneggiati  da
complicanze  di  tipo   irreversibile   a   causa   di   vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di  emoderivati),  nella
parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni
e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro  i
quali abbiano subito le conseguenze previste dallo stesso articolo 1,
comma 1, a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite  e
la rosolia". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 22  novembre  -  14  dicembre
2017, n. 268 (in G.U. 1ª  s.s.  20/12/2017,  n.  51),  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25
febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei  soggetti  danneggiati
da  complicanze  di  tipo  irreversibile  a  causa  di   vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di  emoderivati),  nella
parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni e
nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro  che
si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 26 maggio - 23  giugno  2020,
n.  118  (in  G.U.  1ª  s.s.  24/6/2020,  n.   26),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25
febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei  soggetti  danneggiati
da  complicanze  di  tipo  irreversibile  a  causa  di   vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di  emoderivati),  nella
parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle  condizioni
e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia
riportato lesioni o infermita', da cui sia derivata  una  menomazione
permanente della integrita' psico-fisica, a causa della  vaccinazione
contro il contagio dal virus dell'epatite A". 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 6 giugno - 26 settembre 2023,
n.  181  (in  G.U.  1ª  s.s.  27/9/2023,  n.   39),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25
febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei  soggetti  danneggiati
da  complicanze  di  tipo  irreversibile  a  causa  di   vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di  emoderivati),  nella
parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle  condizioni
e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia
riportato lesioni o infermita', da cui sia derivata  una  menomazione
permanente della integrita' psico-fisica, a causa della  vaccinazione
contro il contagio da papillomavirus umano (HPV)".