stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 175

Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

note: Entrata in vigore della legge: 15-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2009)
nascondi
vigente al 17/04/2024
Testo in vigore dal: 6-5-2004
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  pubblicita'  concernente  l'esercizio   delle   professioni
sanitarie  e  delle  professioni  sanitarie  ausiliarie  previste   e
regolamentate dalle leggi vigenti  e'  consentita  soltanto  mediante
targhe  apposte  sull'edificio   in   cui   si   svolge   l'attivita'
professionale, nonche' mediante inserzioni sugli elenchi  telefonici,
sugli elenchi generali di categoria e attraverso periodici  destinati
esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie ((, attraverso
giornali quotidiani  e  periodici  di  informazione  e  le  emittenti
radiotelevisive locali)). 
  2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma  1  possono  contenere
solo le seguenti indicazioni: 
a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale  recapito
   del  professionista  e  orario  delle  visite  o  di  apertura  al
   pubblico; 
b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione  e
   di carriera, senza abbreviazione che possano indurre in equivoco; 
c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato. 
  3. L'uso della qualifica di specialista e'  consentito  soltanto  a
coloro che abbiano conseguito il  relativo  diploma  ai  sensi  della
normativa vigente. E' vietato l'uso di  titoli,  compresi  quelli  di
specializzazione conseguiti all'estero,  se  non  riconosciuti  dallo
Stato. 
  4. Il medico non specialista puo' fare menzione  della  particolare
disciplina specialistica che esercita, con espressioni  che  ripetano
la denominazione ufficiale della specialita' e che  non  inducano  in
errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando
abbia svolto attivita' professionale nella disciplina medesima per un
periodo  almeno  pari  alla  durata   legale   del   relativo   corso
universitario  di  specializzazione  presso  strutture  sanitarie   o
istituzioni  private  a  cui  si  applicano  le  norme,  in  tema  di
autorizzazione e vigilanza, di cui all'articolo  43  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833. L'attivita' svolta  e  la  sua  durata  devono
essere comprovate  mediante  attestato  rilasciato  dal  responsabile
sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale  attestato  va
depositata  presso  l'ordine  provinciale  dei   medici-chirurghi   e
odontoiatri. Tale attestato non puo' costituire titolo alcuno ai fini
concorsuali e di graduatoria. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli  di  ricettario
dei medici-chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria
e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le
altre professioni di cui al comma 1.