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LEGGE 31 gennaio 1992, n. 158

Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore della legge: 12/03/1992
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Testo in vigore dal: 12-3-1992
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad  adottare,  entro  un
anno dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  decreti
legislativi  per  l'unificazione  degli  ordinamenti   degli   uffici
principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle  poste  e
delle  telecomunicazioni  e  per   l'omogeneizzazione   dello   stato
giuridico del rispettivo personale,  con  l'osservanza  dei  seguenti
criteri direttivi: 
   a) sara' istituita un'unica direzione centrale del personale; 
   b) saranno previsti organi collegiali di  durata  quadriennale  in
sede  centrale  e  provinciale  con  competenze,  nella  materia  del
personale,  che  non   siano   di   pertinenza   del   consiglio   di
amministrazione. La composizione degli organi di  cui  trattasi  deve
essere stabilita in modo che l'Amministrazione  e  le  organizzazioni
sindacali maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale  siano
rappresentate in misura paritaria, attribuendo la  presidenza  ad  un
magistrato ordinario o amministrativo. I rappresentanti del personale
sono eletti a scrutinio diretto  e  segreto,  secondo  le  norme  che
regolano l'elezione dei  rappresentanti  del  personale  in  seno  al
consiglio di amministrazione; 
   c)  il  presidente  dell'istituenda   commissione   centrale   del
personale fara' parte del consiglio di amministrazione delle poste  e
delle  telecomunicazioni,  in  sostituzione  del   presidente   della
preesistente commissione centrale degli uffici locali; la  durata  in
carica del consiglio di amministrazione e' fissata in un quadriennio; 
    d) le materie di competenza degli  istituendi  organi  collegiali
devono essere stabilite con  riferimento  al  nuovo  ordinamento  del
personale tenendo conto della disciplina vigente e  della  necessita'
di una ripartizione dei compiti piu' organica, razionale ed idonea  a
garantire   agli   organi    decidenti    l'indispensabile    apporto
dell'attivita' consultiva; 
   e) il personale degli uffici principali e degli uffici locali deve
confluire in ruoli unici, nel rispetto delle qualifiche professionali
rivestite e delle anzianita' acquisite, con possibilita' di alternare
unita' dei ruoli  uffici  principali  con  unita'  dei  ruoli  uffici
locali, nei  casi  di  coesistenza,  nei  due  ruoli,  di  gruppi  di
dipendenti con la medesima anzianita'; 
   f) gli uffici e gli impianti dell'esercizio, indipendentemente dal
precedente ordinamento, devono essere denominati "uffici  postali"  e
classificati in uffici di minore, media e rilevante entita', in  base
alla loro importanza da valutarsi, con periodicita' quinquennale, con
i criteri stabiliti con decreto del  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni, sentiti le organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative   sul   piano   nazionale   ed   il   consiglio    di
amministrazione; 
   g) con le stesse modalita' di cui alla lettera  f)  devono  essere
stabiliti i criteri ed  i  coefficienti  di  valutazione  per  quanto
riguarda l'istituzione  e  la  riorganizzazione  di  ricevitorie,  di
quartieri e di zone di  portalettere,  di  recapiti  e  di  posti  di
fattorino e di procacciato; 
   h) l'istituzione, la riunione, la modificazione e la  soppressione
degli uffici e degli impianti dell'esercizio di cui alla  lettera  f)
devono essere disposte con ordinanza del  direttore  compartimentale,
sentito il comitato tecnico-amministrativo, nel rispetto  dei  limiti
degli  stanziamenti  risultanti  dal  riparto  dei  fondi  e   previa
autorizzazione del direttore centrale del  personale,  per  la  parte
concernente l'eventuale maggior fabbisogno di personale; 
   i) l'organico del personale di  ruolo  per  ciascuna  categoria  e
qualifica e l'assegno numerico degli uffici  amministrativi  e  degli
uffici e degli impianti dell'esercizio di cui alla lettera f)  devono
essere determinati armonizzando  le  disposizioni  recate  dal  testo
unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  uffici  locali  e  delle
agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e  trattamento
economico  del  relativo  personale,  approvato   con   decreto   del
Presidente della Repubblica 9 agosto  1967,  n.  1417,  e  successive
modifiche e integrazioni, dall'articolo  5  della  legge  9  febbraio
1979, n. 49, e dall'articolo 5 della legge 3 aprile 1979, n. 101; 
   l)  si  provvede  alla  raccolta  delle  disposizioni  in   vigore
concernenti l'assunzione in impiego ed il  trattamento  normativo  ed
economico del personale degli  attuali  due  ruoli,  apportando  alle
stesse, ove necessario, le modificazioni ed  integrazioni  occorrenti
per  il  loro  coordinamento,  anche  ai   fini   di   una   migliore
accessibilita' e  comprensibilita'  delle  norme  medesime.  In  tale
contesto si devono: 
    1) omogeneizzare i trattamenti economici differenziati, secondo i
princi'pi indicati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93; 
    2) prevedere le opportune norme  di  salvaguardia  a  favore  dei
sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3; 
    3) dettare le norme di raccordo tra il  nuovo  ordinamento  e  le
speciali disposizioni vigenti per il personale in servizio presso gli
uffici della provincia di Bolzano. 
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad  adottare,  entro  un
anno dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  decreti
legislativi  per  l'unificazione  degli  ordinamenti   degli   uffici
principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle  poste  e
delle  telecomunicazioni  e  per   l'omogeneizzazione   dello   stato
giuridico del rispettivo personale,  con  l'osservanza  dei  seguenti
criteri direttivi: 
   a) sara' istituita un'unica direzione centrale del personale; 
   b) saranno previsti organi collegiali di  durata  quadriennale  in
sede  centrale  e  provinciale  con  competenze,  nella  materia  del
personale,  che  non   siano   di   pertinenza   del   consiglio   di
amministrazione. La composizione degli organi di  cui  trattasi  deve
essere stabilita in modo che l'Amministrazione  e  le  organizzazioni
sindacali maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale  siano
rappresentate in misura paritaria, attribuendo la  presidenza  ad  un
magistrato ordinario o amministrativo. I rappresentanti del personale
sono eletti a scrutinio diretto  e  segreto,  secondo  le  norme  che
regolano l'elezione dei  rappresentanti  del  personale  in  seno  al
consiglio di amministrazione; 
   c)  il  presidente  dell'istituenda   commissione   centrale   del
personale fara' parte del consiglio di amministrazione delle poste  e
delle  telecomunicazioni,  in  sostituzione  del   presidente   della
preesistente commissione centrale degli uffici locali; la  durata  in
carica del consiglio di amministrazione e' fissata in un quadriennio; 
    d) le materie di competenza degli  istituendi  organi  collegiali
devono essere stabilite con  riferimento  al  nuovo  ordinamento  del
personale tenendo conto della disciplina vigente e  della  necessita'
di una ripartizione dei compiti piu' organica, razionale ed idonea  a
garantire   agli   organi    decidenti    l'indispensabile    apporto
dell'attivita' consultiva; 
   e) il personale degli uffici principali e degli uffici locali deve
confluire in ruoli unici, nel rispetto delle qualifiche professionali
rivestite e delle anzianita' acquisite, con possibilita' di alternare
unita' dei ruoli  uffici  principali  con  unita'  dei  ruoli  uffici
locali, nei  casi  di  coesistenza,  nei  due  ruoli,  di  gruppi  di
dipendenti con la medesima anzianita'; 
   f) gli uffici e gli impianti dell'esercizio, indipendentemente dal
precedente ordinamento, devono essere denominati "uffici  postali"  e
classificati in uffici di minore, media e rilevante entita', in  base
alla loro importanza da valutarsi, con periodicita' quinquennale, con
i criteri stabiliti con decreto del  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni, sentiti le organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative   sul   piano   nazionale   ed   il   consiglio    di
amministrazione; 
   g) con le stesse modalita' di cui alla lettera  f)  devono  essere
stabiliti i criteri ed  i  coefficienti  di  valutazione  per  quanto
riguarda l'istituzione  e  la  riorganizzazione  di  ricevitorie,  di
quartieri e di zone di  portalettere,  di  recapiti  e  di  posti  di
fattorino e di procacciato; 
   h) l'istituzione, la riunione, la modificazione e la  soppressione
degli uffici e degli impianti dell'esercizio di cui alla  lettera  f)
devono essere disposte con ordinanza del  direttore  compartimentale,
sentito il comitato tecnico-amministrativo, nel rispetto  dei  limiti
degli  stanziamenti  risultanti  dal  riparto  dei  fondi  e   previa
autorizzazione del direttore centrale del  personale,  per  la  parte
concernente l'eventuale maggior fabbisogno di personale; 
   i) l'organico del personale di  ruolo  per  ciascuna  categoria  e
qualifica e l'assegno numerico degli uffici  amministrativi  e  degli
uffici e degli impianti dell'esercizio di cui alla lettera f)  devono
essere determinati armonizzando  le  disposizioni  recate  dal  testo
unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  uffici  locali  e  delle
agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e  trattamento
economico  del  relativo  personale,  approvato   con   decreto   del
Presidente della Repubblica 9 agosto  1967,  n.  1417,  e  successive
modifiche e integrazioni, dall'articolo  5  della  legge  9  febbraio
1979, n. 49, e dall'articolo 5 della legge 3 aprile 1979, n. 101; 
   l)  si  provvede  alla  raccolta  delle  disposizioni  in   vigore
concernenti l'assunzione in impiego ed il  trattamento  normativo  ed
economico del personale degli  attuali  due  ruoli,  apportando  alle
stesse, ove necessario, le modificazioni ed  integrazioni  occorrenti
per  il  loro  coordinamento,  anche  ai   fini   di   una   migliore
accessibilita' e  comprensibilita'  delle  norme  medesime.  In  tale
contesto si devono: 
    1) omogeneizzare i trattamenti economici differenziati, secondo i
princi'pi indicati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93; 
    2) prevedere le opportune norme  di  salvaguardia  a  favore  dei
sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3; 
    3) dettare le norme di raccordo tra il  nuovo  ordinamento  e  le
speciali disposizioni vigenti per il personale in servizio presso gli
uffici della provincia di Bolzano.