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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 143

Nuove norme per la concessione della "Stella al merito del lavoro".

note: Entrata in vigore della legge: 7-3-1992
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Testo in vigore dal: 7-3-1992
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. La decorazione della "Stella al merito  del  lavoro",  istituita
con  il  regio  decreto  30  dicembre  1923,  n. 3167, e' concessa ai
lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da imprese pubbliche e pri-
vate, anche se soci di imprese cooperative, da aziende o stabilimenti
dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e  degli  enti
pubblici,  nonche'  ai  lavoratori  ed alle lavoratrici dipendenti da
organizzazioni sindacali dei lavoratori e  dei  datori  di  lavoro  e
dalle  associazioni  legalmente riconosciute a livello nazionale, che
abbiano almeno uno dei seguenti titoli:
    a) si siano particolarmente  distinti  per  singolari  meriti  di
perizia, laboriosita' e di buona condotta morale;
    b)  abbiano  con  invenzioni  o  innovazioni  nel campo tecnico e
produttivo migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine  e
dei metodi di lavorazione;
    c) abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle
misure di sicurezza del lavoro;
    d)   si  siano  prodigati  per  istruire  e  preparare  le  nuove
generazioni nell'attivita' professionale.
  2. La decorazione comporta il titolo di "Maestro del lavoro".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.