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LEGGE 7 febbraio 1992, n. 140

Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonchè per la concessione di mutui a tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale.

note: Entrata in vigore della legge: 21-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1994)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 20-7-1993
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1.  Per   consentire   il   completamento,   l'adeguamento   e   la
realizzazione  di  opere  pubbliche  di   rilevanza   nazionale   per
l'accumulo di  acqua  a  prevalente  scopo  irriguo  e  di  opere  di
adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi  di  sistemazione
dei terreni necessari per la funzionalita' delle opere, il  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni interessate e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' autorizzare i consorzi
di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'articolo 13
del regio decreto  13  febbraio  1933,  n.  215,  a  contrarre  mutui
((decennali)) con istituti di credito speciale, o  sezioni  autonome,
autorizzati, con ammortamento a carico del bilancio dello  Stato.  Il
volume complessivo massimo dei predetti mutui e' correlato ai  limiti
di impegno ((decennali)) di lire 30 miliardi per  l'anno  1992  e  di
lire 20 miliardi per l'anno 1993, che sono autorizzati a tale scopo. 
  2. Il Ministro dell'agricoltura  e  delle  foreste  stabilisce  con
proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del  tesoro,  le
modalita',  i  termini  e  le  condizioni  per   la   concessione   e
l'utilizzazione dei mutui.